Corte costituzionale

Ordinanza n. 391/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/11/1998 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 66 e 71 del

d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui

all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), degli artt. 9 e 10

della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e degli artt. 29, 30 e 31 del

regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento

per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul

riordinamento degli usi civici nel Regno), promosso con ordinanza

emessa il 15 ottobre 1997 dal Commissario regionale per il

riordinamento sugli usi civici in Abruzzo, nel procedimento civile

vertente tra il comune di Civita D'Antino e l'Istituto Diocesano per

il sostentamento del clero di Sora e altri, iscritta al n. 40 del

registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto

l'accertamento della natura demaniale o allodiale di vari fondi siti

nel territorio del comune di Civita d'Antino, alcuni tra i molteplici

ricorrenti formulavano, in via subordinata all'accertamento della

natura demaniale dei fondi da loro occupati, domanda di

legittimazione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 giugno 1927 n.

1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751,

riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno);

che il Commissario regionale per il riordinamento degli usi

civici provvedeva sulla domanda di accertamento, dichiarando la

natura demaniale dei fondi occupati dai ricorrenti, e si riservava di

decidere, nelle forme opportune, sulla domanda di legittimazione;

che tale sentenza era annullata dalla Corte d'appello di Roma,

sezione specializzata per gli usi civici, secondo la quale la

formulazione di una domanda di legittimazione costituiva implicito

riconoscimento della natura demaniale del fondo occupato, non essendo

possibile chiedere la legittimazione di un fondo privato;

che gli atti venivano così trasmessi nuovamente al Commissario

regionale per il riordinamento degli usi civici, il quale, prima di

procedere all'istruzione del giudizio di legittimazione, sollevava

questione di legittimità costituzionale degli artt. 66 e 71 del

d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui

all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), a sua volta recante

"Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della

pubblica amministrazione", degli artt. 9 e 10 della citata legge n.

1766 del 1927, degli artt. 29, 30 e 31 del regio decreto 26 febbraio

1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della

legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel

Regno);

che il giudice rimettente dubita in particolare, in riferimento

agli artt. 3, 9, 24 e 97 della Costituzione, della legittimità

costituzionale delle suddette norme ove interpretate nel senso che il

potere di emettere il provvedimento di legittimazione sia stato

sottratto al Commissario dall'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977, e

trasferito alle Regioni.

Considerato che il procedimento di legittimazione previsto

dall'art. 9 della richiamata legge n. 1766 del 1927 ha natura

amministrativa e non giurisdizionale;

che il Commissario regionale per il riordinamento degli usi

civici, nel corso del procedimento di legittimazione, ha il potere di

statuire con accertamento avente natura giurisdizionale soltanto

qualora insorga controversia tra le parti circa la sussistenza dei

presupposti per la legittimazione (durata dell'occupazione, apporto

di migliorie, conservazione della continuità dei terreni);

che nel caso di specie non consta dall'ordinanza di rimessione,

né risulta altrimenti, se nel procedimento a quo sia insorta

controversia tra le parti circa la sussistenza dei requisiti di cui

all'art. 9, comma primo, della legge n. 1766 del 1927;

che, in assenza di tale precisazione, non può stabilirsi se il

procedimento nel corso del quale è stata sollevata la questione di

legittimità costituzionale debba considerarsi di natura

amministrativa o giurisdizionale;

che, pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilità della

questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 66 e 71 del d.P.R. 24 luglio

1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge

22 luglio 1975, n. 382); 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766

(Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751,

riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno); 29, 30 e 31

del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del

regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766,

sul riordinamento degli usi civici nel Regno), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 della Costituzione, dal

Commissario regionale per il riordinamento degli usi civici

dell'Abruzzo, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:391 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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