Corte costituzionale

Ordinanza n. 391/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/11/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse

il 28 marzo 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Roma, il 12 marzo 1996 dalla Corte d'appello

di Napoli, il 1 aprile 1996 dal giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Bologna e l'11 aprile 1996 dal giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, rispettivamente

iscritte ai nn. 500, 513, 535 e 597 del registro ordinanze 1996 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23, 24, 25 e

27, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1996 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Roma, con ordinanza del 28 marzo 1996 (r.o.

500 del 1996), la Corte d'appello di Napoli, con ordinanza del 12

marzo 1996, in sede di procedimento incidentale di ricusazione (r.o.

513 del 1996), il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Bologna, con ordinanza del 1 aprile 1996 (r.o. 535 del

1996), e il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

di Palermo, con ordinanza dell'11 aprile 1996 (r.o. 597 del 1996)

hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art.

34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice

per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare

personale, in riferimento a diversi parametri costituzionali,

variamente individuati dai giudici rimettenti negli artt. 3, 24, 25 e

101, secondo comma, della Costituzione;

che le ordinanze di rimessione sopra indicate individuano una

lesione dei parametri costituzionali di volta in volta invocati nella

sostanziale duplicazione di valutazioni nel merito che viene ad

essere effettuata dal giudice chiamato a definire il giudizio,

nell'ambito del rito abbreviato, allorché si sia espresso, in una

fase anteriore del processo, sugli elementi sostanziali che

condizionano l'applicabilità di una misura cautelare personale,

richiamando, a tale riguardo, le enunciazioni della sentenza n. 432

del 1995 di questa Corte;

Considerato che le ordinanze di rimessione prospettano identiche

questioni, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e

decisi congiuntamente;

che la norma impugnata è già stata sottoposta all'esame di

questa Corte, sotto il profilo indicato;

che, in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996, successiva

alle ordinanze di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità

costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al

giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia

disposto una misura cautelare personale nei confronti dello stesso

imputato (capo a) del dispositivo della sentenza richiamata);

che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già

dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dai

giudici rimettenti, le relative questioni devono essere dichiarate

manifestamente inammissibili (v. anche ordinanze nn. 184, 283 e 286

del 1996);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma,

del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt.

3, 24, 25 e 101, secondo comma, della Costituzione, dai giudici per

le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Roma e

presso i Tribunali di Bologna e Palermo, e dalla Corte d'appello di

Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 novembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:391 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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