Corte costituzionale

Ordinanza n. 390/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/2001 · relatore Franco Bile

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3,

della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per

la stabilizzazione e lo sviluppo), promosso con ordinanza emessa il

21 giugno 2000 dalla Corte d'appello di Palermo nel procedimento

civile vertente tra il Ministero delle finanze e la Ponte Tresa

Costruzioni S.r.l., iscritta al n. 755 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che, con ordinanza del 21 giugno 2000, la Corte

d'appello di Palermo ha sollevato - in riferimento agli articoli 3 e

53 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure

di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nella

parte in cui ha previsto che sulle somme da rimborsare per indebito

versamento della tassa di iscrizione e di rinnovo dell'iscrizione

delle società nel registro delle imprese, risultante a seguito

dell'applicazione dei commi 1 e 2 della stessa norma, "sono dovuti

gli interessi nella misura del tasso legale vigente alla data di

entrata in vigore" di detta legge "a decorrere dalla data di

presentazione dell'istanza";

che la questione è stata sollevata nel corso del giudizio

d'appello contro la sentenza con la quale il tribunale di Palermo -

in parziale accoglimento dell'opposizione proposta

dall'amministrazione finanziaria al decreto con cui il Presidente del

Tribunale le aveva ingiunto di pagare alla S.r.l. Ponte Teresa

Costruzioni una somma a titolo di rimborso di quanto indebitamente

versato, per tasse di concessione governativa per il rinnovo annuale

dell'iscrizione nel registro delle imprese negli anni dal 1988 al

1991 - aveva condannato l'amministrazione al pagamento della

differenza fra le somme pagate e quelle dovute e, ai fini del calcolo

degli interessi legali, aveva ritenuto non applicabile l'art. 11,

comma 3, della legge n. 448 del 1998, sopravvenuta nelle more del

giudizio, ritenendo tale norma contrastante con il principio

comunitario di equivalenza, che preclude la possibilità di

differenziare i tassi di interesse sui rimborsi dovuti dagli Stati

membri per imposte indebitamente pagate, secondo l'origine

comunitaria o meno della norma fondante il diritto al rimborso;

che - come ricorda il giudice rimettente - l'amministrazione

ha proposto appello in ordine al capo della sentenza relativo agli

interessi, sostenendo che l'art. 11, comma 3, della legge n. 448 del

1998 non viola il principio di equivalenza, e la società appellata

ha chiesto il rigetto dell'appello, rilevando fra l'altro che, ove la

norma si dovesse ritenere applicabile in quanto non in contrasto con

le direttive comunitarie, essa sarebbe costituzionalmente illegittima

per contrasto con l'art. 3 Cost;

che, secondo la Corte rimettente, il Tribunale avrebbe

erroneamente ritenuto di poter disapplicare l'art. 11, comma 3, per

contrasto con il diritto comunitario, essendo tale conclusione non

praticabile, in quanto la Corte di cassazione, con sentenza 1 giugno

1999, n. 5313, avrebbe "espressamente affermato, evidentemente

escludendo la possibilità di disapplicazione della norma per

contrasto con la normativa comunitaria" che gli interessi applicabili

al credito di rimborso della tassa sulle concessioni governative

sarebbero proprio quelli previsti dal sopravvenuto art. 11, comma 3,

con conseguente rilevanza della questione di legittimità

costituzionale sollevata dalla parte appellata;

che, circa la non manifesta infondatezza, la Corte rimettente

ritiene che la norma impugnata, applicandosi solo ai rimborsi di cui

trattasi e con effetto retroattivo, porge una disciplina

differenziata e punitiva rispetto a quella generale dei rimborsi

delle altre tasse ed imposte indirette sugli affari ed anche a quella

generale del codice civile;

che tale trattamento differenziato - pur prefiggendosi lo

scopo del contenimento della finanza pubblica - lede il principio di

eguaglianza, finendo per imporre ad una sola categoria di

contribuenti, aventi diritto al rimborso di tasse ed imposte

indirette sugli affari indebitamente pagate, "il costo di un'esigenza

generale senza una qualche ragionevole giustificazione della scelta

operata nell'ambito di quel settore";

che sembra anche violato l'art. 53, avendo il legislatore

indirettamente realizzato una forma di imposizione patrimoniale a

carico della categoria interessata, chiamata a concorrere alla spesa

pubblica, laddove, secondo la norma costituzionale, tutti sono tenuti

a concorrere a tale spesa solo in ragione della propria capacità

contributiva;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

tramite l'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo

l'inammissibilità e l'infondatezza della questione.

Considerato che la Corte rimettente, nel formulare il giudizio di

rilevanza della sollevata questione, ha espressamente ritenuto di non

poter procedere alla disapplicazione della norma impugnata per

contrasto con il diritto comunitario, come invece aveva fatto il

giudice di primo grado, in quanto una sentenza della Corte di

cassazione avrebbe espressamente escluso tale possibilità,

procedendo invece all'applicazione della norma;

che, invece, dalla sentenza citata - e da altre ad essa

conformi, non menzionate dall'ordinanza di rimessione - non emerge

alcuna affermazione circa l'insussistenza delle condizioni per la

non-applicazione dell'art. 11, comma 3, della legge n. 448 del 1998,

essendosi la Corte di cassazione sempre limitata a prendere atto

della sua sopravvenienza ed a farne applicazione, quale norma

regolatrice della misura degli interessi sulle somme oggetto del

rimborso, senza prendere in alcun modo posizione sul problema -

evidentemente ad essa non sottoposto - della compatibilità della

norma con il diritto comunitario;

che a tale conclusione il giudice rimettente avrebbe potuto

pervenire anche sulla base del rilievo che la Corte di cassazione -

ove avesse davvero inteso affrontare siffatto tema - sarebbe stata

tenuta, quale giudice di ultima istanza, a sottoporre la questione

interpretativa alla Corte di giustizia europea;

che, dunque, l'ordinanza di rimessione fonda la valutazione circa

l'indispensabilità della risoluzione della prospettata questione ai

fini della decisione del giudizio a quo sull'erroneo presupposto che

la Corte di cassazione abbia escluso il contrasto della norma

denunciata con il diritto comunitario ed abbia conseguentemente

precluso la possibilità di procedere alla disapplicazione della

norma impugnata, al fine di ricondurre il rapporto in contestazione

ad una disciplina conforme a Costituzione;

che l'implausibilità della motivazione sulla rilevanza che

così si è evidenziata comporta che la questione debba essere

dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, della legge

23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la

stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata, in relazione agli artt. 3

e 53 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Palermo con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:390 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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