Corte costituzionale

Ordinanza n. 389/1997

Altra decisione · depositata il 11/12/1997 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.-l. 28

giugno 1995, n. 248 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento

della Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno e

l'11 luglio 1995 dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per

la regione Lombardia, nel giudizio di responsabilità amministrativa,

instaurato nei confronti di Lama Benedetto ed altro, iscritta al n.

685 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con ordinanza 23 giugno e 11 luglio 1995 (r.o. n.

685 del 1996), la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per

la regione Lombardia ha sollevato - nel corso di un giudizio di

responsabilità proposto dal Procuratore regionale nei confronti di

Lama Benedetto e Villardita Giuseppe - questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9 del d.-l. 28 giugno 1995, n. 248

(Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei

conti), nella parte in cui, nell'interdire "l'utilizzo del principio

della solidarietà passiva", dispone che, in caso di concorso di

azioni colpose, la Corte dei conti, valutate le singole

responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso;

che, ad avviso del rimettente, la disposizione denunciata,

precludendo la pronunzia di condanne in solido e l'uso del potere

riduttivo, si pone in contrasto con gli artt. 3, 24, primo comma, 28

e 97, primo e secondo comma, della Costituzione;

Considerato che la disposizione denunciata è contenuta nel d.-l.

28 giugno 1995, n. 248, il quale è decaduto per mancata conversione

nei termini;

che, successivamente, è stato emanato il d.-l. 23 ottobre 1996,

n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639;

che quest'ultima legge, nel disporre (art. 1, comma 2) che

"restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati" e che "sono

fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti

sulla base", tra l'altro, del d.-l. n. 248 del 1995, ha introdotto

(modificando, in sede di conversione, l'art. 3 del d.-l. n. 543 del

1996) due nuove disposizioni, con le quali si è stabilito che, "se

il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti,

valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte

che vi ha preso", e che, in questo caso, "i soli concorrenti che

abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo

sono responsabili solidalmente";

che le nuove disposizioni, secondo quanto previsto dalla medesima

legge di conversione, si applicano "anche per i fatti accertati con

sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla

data di entrata in vigore del d.-l. 28 giugno 1995, n. 248";

che, essendo mutato il complessivo quadro normativo applicabile

in rapporto alla fattispecie dedotta nel processo principale, occorre

restituire gli atti al giudice a quo perché valuti se, alla luce

della nuova disciplina, la questione sollevata sia tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:389 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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