Corte costituzionale

Ordinanza n. 389/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/11/1993 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455 (Disposizioni in materia di imposte

sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di

termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze

tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi

e altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari,

nonché altre disposizioni tributarie), promossi con le ordinanze

emesse il 15 dicembre 1992 dalla Commissione tributaria di primo

grado di Reggio Calabria sui ricorsi proposti da Borgese Francesco ed

altri contro l'U.T.E. di Reggio Calabria, iscritte ai nn. 290 a 330

del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con 41 ordinanze di identico tenore, emesse il 15

dicembre 1992, la Commissione tributaria di primo grado di Reggio

Calabria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2

del decreto-legge 24 novembre 1992 n. 455 (Disposizioni in materia di

imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile

abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni

e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli

interessi, premi e altri frutti derivanti da depositi e conti

correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), nella

parte in cui dispone che, fino alla data di entrata in vigore delle

nuove tariffe e delle nuove rendite e comunque non oltre il 31

dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi le

tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del

decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 (in Gazzetta

Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990);

che nelle ordinanze di rimessione si sostiene che quest'ultimo

provvedimento - stabilendo che in via provvisoria le tariffe d'estimo

siano fissate con riferimento al valore unitario di mercato

ritraibile in via ordinaria dall'immobile e non invece al valore

della locazione, come disposto sia dalla disciplina precedente le

recenti riforme, sia (insieme all'ulteriore criterio del valore di

mercato) dalla nuova disciplina a regime - provocherebbe "una

disarmonia del sistema tributario" nonché un vulnus al "principio

generale della proporzionalità rispetto alla capacità

contributiva";

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in

tutti i giudizi, ha rilevato la manifesta inammissibilità della

questione;

Considerato che le ordinanze di rimessione, rivolte tutte avverso

la medesima disposizione legislativa, sottopongono alla Corte

identica questione e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti

per essere decisi con un'unica pronuncia;

che il decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455 non è stato

convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal

comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio

1993;

che, quindi, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte

(v., da ultimo, l' ordinanza n. 351 del 1993 e le altre ivi

richiamate), la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 1992 n. 455 (Disposizioni in materia di imposte sui

redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di

termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze

tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi

e altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari,

nonché altre disposizioni tributarie), sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di

primo grado di Reggio Calabria, con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 3 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:389 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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