Corte costituzionale

Ordinanza n. 389/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 4

agosto 1965, n. 1027 (Ampliamento dell'organico del personale della

carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle

arti), come sostituito dall'art. 78 del d.P.R. 3 dicembre 1975, n.

805, promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 dal Tribunale

amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da

Amoroso Angelo contro il Ministero dei beni culturali ed ambientali

ed altro, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio per l'annullamento di un

provvedimento amministrativo risolutivo del rapporto d'impiego di un

soggetto che - pur avendo svolto attività di custode e guardia

notturna nel ruolo del Ministero dei beni culturali e ambientali -

non era stato successivamente riconosciuto, dal Ministero

dell'interno, idoneo alla qualifica di agente di P.S., il Tribunale

amministrativo regionale della Liguria, con ordinanza del 17 ottobre

1991, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 24, 51 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3

della legge 4 agosto 1965, n. 1027, come sostituito dall'art. 78 del

d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805;

che la norma è impugnata nella parte in cui - consentendo al

personale assunto dal Ministero dei beni culturali la proroga del

periodo di prova sino alla comunicazione, da parte del Ministero

dell'interno, del riconoscimento della qualifica di agente di P.S. -

espone l'interessato ad incertezza circa il rapporto di lavoro, non

predisponendo un termine entro il quale tale riconoscimento dovrebbe

essere compiuto;

che, secondo il giudice a quo, l'omessa prefissione di una

scadenza per il compimento di tale attività, atteso il carattere

risolutivamente condizionante della stessa: a) confliggerebbe con i

canoni di efficienza ex art. 97 della Costituzione; b) determinerebbe

disparità di trattamento tra impiegati dello Stato, atteso che il

T.U. n. 3 del 1957 individua come massimo termine per un eventuale

giudizio sfavorevole all'esito della prova il periodo di tre mesi

dalla scadenza del secondo semestre di servizio (là dove nella

denunciata ipotesi la prova sarebbe prorogabile ad libitum da parte

dell'Amministrazione); c) menomerebbe il diritto di agire in giudizio

ex art. 24 della Costituzione a tutela del proprio rapporto di lavoro

di cui all'art. 51 della Costituzione, senza che ciò sia collegabile

ad apprezzabili ragioni di interesse pubblico;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per

la declaratoria d'infondatezza, insistendo sulla necessità di

accertare il requisito delle qualità morali in relazione ad

un'attività di custodia che richiede la piena affidabilità del

lavoratore;

Considerato che il giudice a quo non ha motivato sufficientemente

circa la rilevanza della questione, non risultando chiarito quale

effetto potrebbe spiegare l'eliminazione della norma impugnata nel

giudizio di rinvio, in cui la qualifica di agente di P.S. è già

stata negata dal Ministero dell'interno, con la conseguente

risoluzione del rapporto, insensibile anche all'invocata decisione di

questa Corte;

che neppure è dato conoscere per quale motivo avverso

l'asserita inerzia dell'amministrazione non sia stato attivato il

procedimento di formazione del silenzio-rifiuto (strumento atto a

costituire idonea garanzia, contro i lamentati ritardi, a fortiori

grazie alla nuova disciplina ex lege 7 agosto 1990, n. 241, art. 2);

che, pertanto la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 4 agosto 1965, n.

1027 (Ampliamento dell'organico del personale della carriera

ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti), come

sostituito dall'art. 78 del d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 51 e 97 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria

con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:389 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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