Corte costituzionale

Ordinanza n. 388/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/2001 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4,

5 e 6, e dell'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero), promossi con n. 15 ordinanze emesse il 23 dicembre 2000

dal tribunale di Milano, in composizione monocratica, rispettivamente

iscritte dal n. 204 al n. 211 al n. 223; e dal 229 al 234 del

registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 12 e n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con undici ordinanze di analogo contenuto in data

23 dicembre 2000 (r.o. da n. 204 a n. 211 del 2001, n. 223 del 2001;

e da n. 229 a n. 234 del 2001) il tribunale di Milano, in

composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all'articolo

13, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6 e

dell'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero), nella parte in cui non prevedono che la mancata convalida

del trattenimento in centri di permanenza temporanea e di assistenza

dello straniero soggetto a provvedimento di espulsione con

accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica emesso

dall'autorità giudiziaria legittimi indiscriminatamente la

permanenza dello straniero presso il centro per un periodo di

complessivi venti giorni";

che, con le stesse ordinanze, il tribunale di Milano ha

sollevato, in riferimento all'art. 13, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale anche

dell'art. 14, comma 1, del medesimo decreto legislativo, "nella parte

in cui consente al questore di disporre il trattenimento dello

straniero in centri di permanenza temporanea ed assistenza quando non

è possibile eseguirne con immediatezza l'espulsione mediante

accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento per

l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo";

che, quanto alla prima questione, i remittenti rilevano che

le disposizioni censurate, che prevedono la convalida del

trattenimento, stabilendo che essa "comporta" la permanenza nel

centro per un periodo di complessivi venti giorni, contrasterebbero

con l'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, in quanto

attribuirebbero a tale provvedimento non solo la funzione di

ratificare l'operato dell'autorità di pubblica sicurezza, ma anche

quella di legittimare per il futuro la privazione della libertà

personale, per un periodo di tempo predeterminato;

che il contrasto con l'art. 13 della Costituzione sarebbe

ancor più evidente ove si consideri che la disciplina in esame

precluderebbe al giudice ogni verifica sulla congruità della durata

del trattenimento in relazione ai presupposti che ne hanno reso

necessaria l'applicazione;

che i remittenti, nelle anzidette ordinanze, deducono

altresì la violazione dell'art. 13, secondo comma, della

Costituzione da parte dell'art. 14, comma 1, del testo unico

sull'immigrazione, in quanto questo consentirebbe al questore di

adottare la misura del trattenimento dello straniero nei centri di

permanenza temporanea ed assistenza anche per l'indisponibilità di

vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, e cioè per un ostacolo

accidentale, non addebitabile allo straniero, superabile con congrui

strumenti organizzativi e, comunque, tale da non giustificare in

alcun modo il sacrificio, sia pure temporaneo, della libertà

personale del soggetto coinvolto, ben oltre i rigorosi limiti

previsti dal dettato costituzionale;

che in tutti giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, e ha chiesto che le questioni siano dichiarate

inammissibili o non fondate.

Considerato che le ordinanze propongono le medesime questioni e i

relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi

congiuntamente;

che la prima delle questioni sollevate, che investe

l'articolo 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286, nella parte in cui prevede che, per effetto della convalida

della autorità giudiziaria, il trattenimento dello straniero presso

centri di permanenza temporanea ed assistenza possa protrarsi fino a

complessivi venti giorni, è stata dichiarata non fondata da questa

Corte con la sentenza n. 105 del 2001;

che i remittenti non adducono profili ed argomenti nuovi

rispetto a quelli già esaminati;

che la seconda questione riguarda invece l'art. 14, comma 1,

del decreto legislativo n. 286 del 1998, del quale i giudici a quibus

denunciano il contrasto con l'art. 13, secondo comma, della

Costituzione, poiché, consentendo al questore di disporre il

trattenimento dello straniero nei centri di permanenza quando non è

possibile eseguirne con immediatezza l'espulsione mediante

accompagnamento alla frontiera per l'indisponibilità di vettore o di

altro mezzo di trasporto idoneo, permetterebbe all'autorità di

polizia di adottare tale misura anche per un impedimento accidentale,

che non sarebbe addebitabile allo straniero, potrebbe essere rimosso

con la predisposizione di congrue misure organizzative e, in ogni

caso, non giustificherebbe il sacrificio della libertà personale;

che le ordinanze di rimessione non descrivono le concrete

fattispecie dalle quali i giudizi di convalida avevano preso le

mosse, né riferiscono per quale dei motivi previsti dal censurato

art. 14, comma 1 (necessità di "procedere al soccorso dello

straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità

o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio,

ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto

idoneo"), il questore aveva ritenuto di non potere eseguire con

immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ed

aveva disposto il trattenimento degli stranieri presso il centro di

permanenza temporanea e assistenza;

che la omessa descrizione della fattispecie, in presenza di

una disposizione legislativa che consente il trattenimento per una

varietà di ipotesi differenti, ciascuna delle quali può di per sé

costituire la base legale della misura restrittiva, si risolve in un

difetto di motivazione circa la rilevanza della questione di

legittimità costituzionale;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 4 e 5, del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero) sollevata, in riferimento

all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal

tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze

indicate in epigrafe;

2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero), sollevata, in riferimento all'articolo 13, secondo

comma, della Costituzione, dal tribunale di Milano, in composizione

monocratica, con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:388 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari