Corte costituzionale

Ordinanza n. 386/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/11/1998 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello

Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa il 12 luglio

1997 dal Tribunale di Catania, iscritta al n. 189 del registro

ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con ordinanza del 12 luglio 1997, il Tribunale di

Catania, chiamato a pronunciarsi su alcune istanze di ammissione al

patrocinio a spese dello Stato, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217

(Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti),

nella parte in cui fissa come condizione per l'ammissione al

beneficio la titolarità di un reddito risultante dall'ultima

dichiarazione non superiore ad un determinato limite, senza prevedere

la possibilità di accertamenti in ordine alle reali condizioni

economiche e patrimoniali dell'istante e senza che sia consentito al

giudice verificare se i suoi redditi siano alimentati da proventi di

attività illecite desumibili anche dal suo tenore di vita;

che, ad avviso del remittente, la disposizione censurata

violerebbe in primo luogo l'art. 3 della Costituzione che impone al

legislatore il rispetto del canone della ragionevolezza, in quanto,

prevedendo soltanto controlli formali sulla posizione fiscale

dell'istante, determinerebbe la possibilità che siano ammesse al

patrocinio a spese dello Stato persone che traggono redditi da

attività illecite;

che l'art. 3 della Costituzione sarebbe altresì violato per

l'ingiustificato eguale trattamento riservato a categorie di persone

che si trovano in condizioni economiche diverse, e cioè a soggetti

che versano in situazione di effettiva impossidenza e a soggetti che,

traendo i propri mezzi economici da traffici illeciti, solo

formalmente risultano impossidenti;

che, sotto un ulteriore profilo, il principio di eguaglianza

sarebbe violato per il trattamento deteriore riservato ai cittadini

abbienti, i quali, traendo i loro proventi da attività lecite, sono

assoggettati all'obbligo della dichiarazione dei redditi e non

possono fruire del beneficio, al raffronto con i cittadini che

abbiano redditi provenienti da attività illecita che possono invece

essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato;

che violato, infine, sarebbe l'art. 24, terzo comma, della

Costituzione, secondo il quale i mezzi per agire e difendersi davanti

a ogni giurisdizione dovrebbero essere, con appositi istituti,

assicurati esclusivamente a coloro che versino in una situazione di

non abbienza effettiva e non anche a coloro che si limitino a

dichiarare di essere non abbienti;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 144 del 1992 e con

la successiva ordinanza n. 244 del 1998, ha rilevato e ribadito che

la snella procedura di ammissione al beneficio prevista dall'art. 6

della legge n. 217 del 1990, benché non lasci spazio ad alcuna

verifica o controllo preventivi da parte del giudice competente, è

da ritenere pienamente attuativa del dettato costituzionale, poiché

la garanzia del patrocinio dei non abbienti deve essere assicurata in

tempi brevi, incompatibili con controlli e indagini di una qualche

durata sull'effettivo reddito dell'istante;

che il pericolo che, a causa della limitatezza dell'accertamento

che il giudice è chiamato a compiere in sede di ammissione al

patrocinio a spese dello Stato, possano prodursi le situazioni

denunciate dal remittente è scongiurato dall'art. 6, comma 3, della

medesima legge, in forza del quale l'istanza dell'interessato e il

decreto di ammissione, unitamente alle dichiarazioni e alla

documentazione allegate, devono essere trasmessi all'Intendente di

finanza perché possa verificare l'esattezza dell'ammontare del

reddito attestato dall'imputato e disporre eventualmente controlli

anche a mezzo della Guardia di finanza;

che, diversamente da quanto mostra di ritenere il giudice

remittente, in sede di successivo accertamento assumono rilievo anche

i redditi che provengano da attività illecite (ordinanza n. 244 del

1998), poiché anche con riferimento a questi l'Intendente di finanza

può proporre al giudice la revoca o la modifica del beneficio e

provocare gli effetti recuperatori stabiliti dall'art. 11 in favore

dello Stato e l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.

5, comma 7, a carico dell'indebito beneficiario;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217

(Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

Tribunale di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:386 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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