Corte costituzionale

Ordinanza n. 386/1995

Altra decisione · depositata il 25/07/1995 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1,

della legge 27 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1994 dal

Tribunale di sorveglianza di Sassari sull'istanza proposta da Costa

Giovanni, iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1995 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Sassari, con una

prima ordinanza del 23 settembre 1993 (r.o. n. 736 del 1993), aveva

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis,

comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), come sostituito dall'art. 15, comma 1, lettera a),

del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7

agosto 1992, n. 356, nella parte in cui subordina l'ammissione del

condannato al regime della semilibertà al presupposto della

collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58- ter della

medesima legge;

che il giudice a quo, data l'applicabilità di tale regime

normativo anche ai condannati con sentenza definitiva anteriore alla

data di entrata in vigore della nuova disciplina, ne ravvisava il

contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost., ritenendo che il

principio di non retroattività della legge penale dovesse estendersi

anche "alle disposizioni di natura sostanziale relative alla

modalità di esecuzione della pena ed in particolare alle misure alternative alla detenzione";

che il medesimo giudice ravvisava inoltre il contrasto della

norma impugnata con l'art. 3 Cost., perché l'applicazione

retroattiva della nuova disciplina avrebbe concretato un diseguale

trattamento di condannati i quali avessero parimenti espiato il

periodo minimo di pena previsto dalla legge per l'ammissione alla

semilibertà, a seconda che, prima dell'entrata in vigore della

medesima disciplina, anche per circostanze casuali, il relativo

procedimento di sorveglianza fosse stato o meno definito;

che questa Corte, con ordinanza n. 367 del 1994, ha ordinato la

restituzione degli atti al predetto Tribunale di sorveglianza, per

nuovo esame della rilevanza della questione, data la possibile

incidenza sulla stessa della sopravvenuta sentenza n. 357 del 1994,

con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'art. 4-bis, comma 1, secondo periodo, della legge n. 354 del

1975, come sostituito dall'art. 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992, nella

parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del

medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui la

limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella

sentenza di condanna, renda impossibile un'utile collaborazione con

la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da

escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la

criminalità organizzata;

che con la nuova ordinanza di rimessione, ora all'esame della

Corte, il Tribunale di sorveglianza di Sassari, riproponendo la

medesima questione di legittimità costituzionale, di cui afferma la

perdurante rilevanza, osserva che dalla "motivazione della sentenza

(di condanna), e dalla stessa entità della condanna inflitta, appare

evidente la circostanza che la partecipazione del Costa Giovanni al

fatto criminoso sia tutt'altro che marginale, né d'altra parte

questa circostanza è stata prospettata da questo Collegio

nell'ordinanza di rimessione (precedente)", sicché nessuna incidenza

può avere sulla fattispecie la sentenza n. 357 del 1994, per la

quale si può prescindere da una collaborazione rilevante ai fini

dell'ammissione alle misure alternative alla detenzione solo nei casi

di limitata partecipazione al fatto criminoso accertata nella

sentenza di condanna;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che, successivamente alla riproposizione della

questione, questa Corte, con sentenza n. 68 del 1995, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale, tra l'altro, del medesimo art.

4-bis, comma 1, secondo periodo, della legge n. 354 del 1975, "nella

parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del

medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui

l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato

con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione

con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da

escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la

criminalità organizzata", con ciò venendosi a superare il ristretto

ambito della limitata partecipazione al fatto criminoso preso in

considerazione dalla precedente sentenza n. 357 del 1994;

che nella prima ordinanza di rimessione, ove si trovano più

completamente esposte le ragioni dei dubbi di incostituzionalità

ravvisati dal Tribunale di sorveglianza di Sassari, ribaditi con la

seconda ordinanza, si precisa tra l'altro che il richiedente la

semilibertà aveva, durante il processo di cognizione, "optato per un

atteggiamento di sostanziale rifiuto a qualunque forma di

collaborazione", e ciò a differenza di "alcuni dei correi, i quali

prestarono un'attività collaborativa con gli organi inquirenti e

contribuirono pertanto a fare luce completa sulle dinamiche e sulle

modalità di compimento del reato, determinando le precise

responsabilità dei compartecipi al reato e facendo luce su tutti gli

aspetti del sequestro di persona commesso";

che in tal modo, si precisa ancora nell'ordinanza, "al Costa

veniva sostanzialmente preclusa qualunque possibilità di

collaborazione futura ( ..), non esistendo più alcun elemento

residuo di incertezza su cui far luce";

che dunque, secondo quanto espressamente affermato

dall'autorità rimettente, l'ostacolo alla concedibilità della

misura alternativa richiesta deriva dalla mancanza del requisito

della collaborazione con la giustizia, che non sarebbe comunque più

prestabile da parte del condannato, non potendo ormai una eventuale

condotta collaborativa essere "utile" nei sensi precisati dall'art.

58- ter dell'ordinamento penitenziario, in relazione all'integrale

accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con la

sentenza di condanna;

che tale ostacolo, peraltro, potrebbe nella specie essere venuto

meno, a seguito della declaratoria di illegittimità dell'art. 4- bis

recata, in parte qua, dalla citata sentenza n. 68 del 1995, emessa

dopo la proposizione della nuova ordinanza di rimessione;

che, pertanto, questa Corte deve necessariamente provvedere a

una nuova restituzione degli atti al giudice a quo, per ulteriore

esame della rilevanza della questione, questa volta basato sul novum

rappresentato dalla sentenza n. 68 del 1995.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di

Sassari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:386 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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