Corte costituzionale

Ordinanza n. 384/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1989 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.12, primo

comma, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione

della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore

aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia

tributaria) convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982,

n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 10 luglio

1982, n. 429 recante norme per la repressione dell'evasione in

materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare

la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al

Presidente della Repubblica per la concesisone di amnistia per reati

tributari), promossi con tre ordinanze emesse il 21 novembre 1987

dalla Commissione Tributaria di primo gado di Belluno, iscritte

rispettivamente ai nn. 107, 108 e 109 del registro ordinanze 1989 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso di tre distinti procedimenti tributari

promossi dalla s.n.c. Manzoni avverso avvisi di accertamento

dell'ufficio I.I.D.D. di Belluno, relativi ai redditi dichiarati ai

fini IRPEF e ILOR rispettivamente per gli anni 1982, 1983 e 1984, la

Commissione tributaria di primo grado di Belluno, con tre ordinanze

di analogo contenuto emesse in data 21 novembre 1987, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3

e 24 Cost., dell'art. 12, primo comma, del decreto legge 10 luglio

1982 n. 429, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982

n. 516, nella parte in cui vieta, in deroga all'art. 3 del codice di

procedura penale, la sospensione del procedimento tributario in

pendenza di un giudizio penale la cui decisione potrebbe influire

sulla vertenza in atto;

che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata - precludendo

la sospensione dei procedimenti promossi dalla s.n.c. Manzoni avverso

avvisi di accertamento dell'ufficio I.I.D.D. contenenti la

contestazione di acquisti effettuati senza fattura, con alterazione

di bolle di accompagnamento, pur in pendenza di un processo penale

per gli stessi fatti - ridurrebbe il giudizio tributario, il cui

regime probatorio non consente di giungere all'accertamento del fatto

materiale della falsificazione ed alla individuazione dei suoi

autori, "alla scelta della parte cui credere 'sulla parola',

demandando a momento successivo alla formazione del giudicato penale,

ove possibile, la correzione dell'eventuale errore del giudicato

tributario";

che, sempre secondo il giudice rimettente, tale situazione, da

un lato, costituirebbe violazione del diritto di difesa, esponendo il

contribuente a conseguenze dannose insuscettibili di essere sanate

anche dopo la revoca delle eventuali sanzioni pecuniarie e,

dall'altro, renderebbe praticamente inutile il giudizio tributario

con violazione dell'art. 3 Cost;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in

giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha

concluso per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti

un'identica questione;

che la medesima questione è stata già dichiarata non fondata

da questa Corte con la sentenza n. 349 del 1987 (confermata dalle

ordinanze n. 432 e n. 988 del 1988 e n. 94 del 1989);

che non sono stati dedotti argomenti nuovi e diversi da quelli

già presi in esame, né sotto il profilo dell'art. 3 Cost.

(considerata l'autonoma funzione del processo tributario), né sotto

il profilo dell'art. 24 Cost. (dal momento che la norma impugnata

consente la possibilità di un'incidenza nel processo tributario

della sentenza penale definitiva).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12, primo comma, del decreto-legge 10 luglio

1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di

imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la

definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con

modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di

primo grado di Belluno con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:384 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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