Corte costituzionale

Ordinanza n. 380/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/11/1994 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del

sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma

dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con

ordinanza emessa il 19 novembre 1993 dal Pretore di Perugia - Sezione

distaccata di Gubbio nel procedimento civile vertente tra Ciliegi

Giuseppe e U.S.L. di Alto Chiascio iscritta al n. 780 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio cautelare proposto dal

dott. Giuseppe Ciliegi contro la U.S.L. di Alto Chiascio per la

sospensione del provvedimento amministrativo di reiezione della

domanda di prolungamento del rapporto convenzionale per un biennio

oltre il limite di età di settanta anni previsto dall'art. 11

dell'accordo collettivo nazionale reso esecutivo dal d.P.R. 28

settembre 1990, n. 314, il Pretore di Perugia-Sezione distaccata di

Gubbio, con ordinanza del 19 novembre 1993, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 4, primo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.lgs. 30

dicembre 1992, n. 503, nella parte in cui non prevede anche per i

medici convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale la facoltà di

permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i

limiti di età per il collocamento a riposo;

che, ad avviso del giudice remittente, tale esclusione contrasta

col principio di ragionevolezza in quanto il "rapporto di

collaborazione" di cui è causa è connotato "in modo tale da

renderlo pienamente assimilabile" ai rapporti di pubblico impiego

previsti dalla disposizione impugnata;

che tale disposizione si porrebbe "altresì, almeno in qualche

misura, in contrasto col principio del diritto al lavoro affermato

nell'art. 4, primo comma, della Costituzione";

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

infondata;

Considerato che, essendo il rapporto dei medici convenzionati col

Servizio sanitario nazionale - definito "rapporto di lavoro autonomo"

dall'art. 1 del citato accordo collettivo nazionale - essenzialmente

diverso dai rapporti di pubblico impiego considerati dall'art. 16 del

d.lgs. n. 503 del 1992, nessuna violazione dell'art. 3 della

Costituzione è ravvisabile sotto il profilo del principio di

eguaglianza;

che questo parametro costituzionale non appare violato nemmeno

sotto il profilo del principio di ragionevolezza, dovendosi

riconoscere un'ampia discrezionalità del legislatore in materia di

prolungamento dell'età pensionabile, col solo limite della manifesta

arbitrarietà (cfr. sent. nn. 374 del 1992, 491 e 440 del 1991; ord.

nn. 252 del 1993, 349, 362 e 442 del 1992);

che palesemente inconsistente è la pretesa violazione dell'art.

4, primo comma della Costituzione, trattandosi di norma che concerne

l'accesso al mercato del lavoro, mentre nella specie il lavoratore ha

già raggiunto l'età per il collocamento in quiescenza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei

lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23

ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 4,

primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Perugia - Sezione

distaccata di Gubbio, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:380 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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