Corte costituzionale

Ordinanza n. 38/1978

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1978 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e

45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di

diffusione radiofonica e televisiva), promosso con ordinanza emessa il

23 dicembre 1975 dal pretore di Arezzo, nel procedimento penale a

carico di Bartolozzi Massimo ed altro, iscritta al n. 163 del registro

ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 92 del 7 aprile 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata, in

riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 21 e 41 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 45 della

legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione

radiofonica e televisiva), in quanto detti articoli impediscono

l'installazione di impianti di diffusione radiotelevisiva a portata

locale.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 202 del 1976 ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 45

della legge n. 103 del 1975, nella parte in cui non consentono, previa

autorizzazione statale, l'installazione e l'esercizio di impianti di

diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente

l'ambito locale e, pertanto, la questione risulta già decisa per

quanto attiene a tali articoli.

Rilevato, inoltre, che nell'ordinanza di rimessione è omessa la

motivazione della rilevanza della questione nel giudizio a quo per

quanto riguarda l'art. 3 della legge n. 103 del 1975, a norma del quale

il Governo "può provvedere al servizio pubblico della radio e della

televisione con qualsiasi mezzo tecnico, mediante atto di concessione

ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica sentita la

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei

servizi radiotelevisivi" e "la concessione importa di diritto

l'attribuzione alla concessionaria della qualità di società di

interesse nazionale, ai sensi dell'art. 2461 del codice civile".

Ritenuta, pertanto, la necessità che il giudice a quo riesamini la

rilevanza della questione e la motivi adeguatamente ai sensi dell'art.

23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, degli artt. 1, 2

e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di

diffusione radiofonica e televisiva), già dichiarati

costituzionalmente illegittimi con sentenza n. 202 del 1976, nella

parte in cui non consentono, previa autorizzazione statale,

l'installazione e l'esercizio d'impianti di diffusione radiofonica e

televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale.

Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo per il riesame

della rilevanza della questione relativa all'art. 3 della legge 14

aprile 1975, n. 103.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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