Corte costituzionale

Ordinanza n. 379/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/11/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1-bis

della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), introdotto

dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135

(Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul

trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici),

promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 2000 dal tribunale di

Firenze - sezione distaccata di Pontassieve nel procedimento civile

vertente tra V. M. e la Congregazione Cristiana dei Testimoni di

Geova, iscritta al n. 347 del registro ordinanze 2000 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione della Congregazione Cristiana dei

Testimoni di Geova nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 2001 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi gli avvocati Stefano Grassi e Gustavo Visentini per la

Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova e l'avvocato dello

Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Ritenuto che con ordinanza del 14 febbraio 2000 il tribunale di

Firenze - sezione distaccata di Pontassieve, nel corso di un giudizio

promosso, a norma dell'art. 700 cod. proc. civ., con ricorso di una

persona aderente alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova

nei confronti della medesima Congregazione, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 8, primo comma, e 19 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1-bis

della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), introdotto

dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135

(Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul

trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici), che

dispone che il trattamento dei dati personali relativi agli aderenti

alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati

da accordi o intese ai sensi degli artt. 7 e 8 della Costituzione, da

parte delle stesse confessioni, non sia subordinato né al consenso

scritto dell'interessato né alla preventiva autorizzazione del

Garante, al contrario di quanto dispone in via generale il comma 1

dell'art. 22 della legge n. 675 del 1996, che viceversa richiede

entrambi i suddetti requisiti perché possano essere oggetto di

trattamento, tra gli altri, i "dati personali idonei a rivelare [. .

.] le convinzioni religiose", o "l'adesione a [. . .] associazioni od

organizzazioni a carattere religioso";

che la ricorrente ha chiamato in giudizio la Congregazione

Cristiana dei Testimoni di Geova perché venga accertato che, in

qualità di aderente a tale confessione, non è tenuta a prestare il

consenso scritto ai fini del trattamento dei dati personali;

che, secondo il rimettente, l'art. 22, comma 1-bis della

legge n. 675 del 1996 fa obbligo alla Congregazione convenuta, per

poter procedere al trattamento dei dati personali del proprio

aderente, di acquisire il consenso scritto dell'interessato e la

preventiva autorizzazione del Garante per la protezione dei dati

personali, in quanto si tratta di confessione religiosa i cui

rapporti con lo Stato italiano non sono regolati da intese o accordi

ai sensi degli artt. 7 e 8 della Costituzione;

che alla stregua dell'anzidetta disciplina, poiché risulta

che la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova non ha concluso

alcuna intesa con lo Stato italiano secondo l'art. 8 della

Costituzione, il ricorso dovrebbe essere rigettato;

che pertanto il dubbio di costituzionalità della normativa

in questione sarebbe rilevante perché attiene al presupposto del

giudizio di merito, nel quale si controverte dei rapporti tra una

confessione e un suo aderente, e per la soluzione del quale - sempre

ad avviso del rimettente - è "necessario che sia decisa [. . .] la

questione se la disposizione dell'art. 22, comma 1-bis della legge,

che pone concretamente la differenza tra le confessioni religiose per

quanto attiene al trattamento dei dati personali degli aderenti, tra

quelle che hanno concluso intese con lo Stato e quelle che non lo

hanno fatto, violi o meno le norme e i principi costituzionali"

invocati;

che, nel merito, il tribunale ritiene che la norma

denunciata, in quanto esonera le sole confessioni titolari di intesa

dall'acquisizione sia del previo consenso scritto dell'appartenente

sia dell'autorizzazione del Garante, ai fini del trattamento dei dati

personali, pone le confessioni religiose che non hanno concluso

un'intesa con lo Stato in una "posizione di minore considerazione"

rispetto a quelle che invece un'intesa abbiano concluso, determinando

in tal modo, in danno delle prime, una compressione della libertà di

esercitare l'attività pastorale e spirituale nei confronti degli

adepti;

che sotto questo profilo, pur essendo dettata dall'intento di

apprestare una maggiore tutela della riservatezza dei dati personali

degli aderenti, la norma in questione si tradurrebbe in una

violazione (a) della pari libertà delle confessioni garantita

dall'art. 8 della Costituzione, (b) del principio di uguaglianza

(art. 3) per i singoli aderenti, a seconda dell'esistenza o meno di

un'intesa tra la confessione di appartenenza e lo Stato, e (c) del

diritto di esercizio della libertà religiosa, individuale e

collettiva (art. 19);

che, infine, il giudice a quo desume argomenti, a sostegno

della valutazione di non manifesta infondatezza della questione,

dalla sentenza della Corte costituzionale n. 195 del 1993, in cui è

stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una disciplina

legislativa regionale che individuava nelle sole confessioni che

avessero concluso intese con lo Stato i destinatari privilegiati di

interventi regionali di sostegno economico;

che si è costituita nel giudizio così promosso la

Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova che, nella memoria di

costituzione, previa ampia ricostruzione del quadro normativo nonché

dei provvedimenti adottati in materia dal Garante e facendo richiamo

a diversi precedenti della giurisprudenza costituzionale, ha

sottolineato come l'innovazione legislativa di favore per le

confessioni con intesa di cui al comma 1-bis dell'art. 22 abbia

determinato una "inammissibile penalizzazione" per le altre

confessioni, finendo così per produrre una disparità di trattamento

che, oltre a essere ingiustificata alla stregua del parametro

dell'uguaglianza nell'esercizio dei diritti di libertà religiosa, si

porrebbe anche in contraddizione con la normativa comunitaria di cui

la legge n. 675 del 1996 costituisce attuazione, concludendo per

l'accoglimento della questione sollevata;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato;

che secondo l'Avvocatura la questione sarebbe inammissibile -

per un triplice ordine di rilievi: (a) per "assenza di una lite reale

fra ricorrente e resistente i cui interessi coincidono", ciò che

sarebbe dimostrato dalla comunanza di opinioni tra le parti sulla

questione sollevata, (b) per perplessità dell'ordinanza di

rimessione circa il verso della pronuncia richiesta, se cioè rivolta

a estendere la garanzia individuale del consenso scritto

dell'interessato anche alle confessioni con intesa ovvero se rivolta

a escluderlo per tutte le confessioni, e (c) per insufficiente

esposizione dei fatti dedotti nel giudizio di merito, in particolare

quanto all'essere stato effettivamente prestato il consenso di cui si

tratta - e comunque, nel merito, infondata, rappresentando la scelta

legislativa censurata lo strumento con il quale vengono assicurate le

"idonee garanzie" richieste anche in sede comunitaria in relazione al

trattamento di dati idonei a rivelare i convincimenti religiosi dei

singoli;

che in prossimità dell'udienza la Congregazione Cristiana

dei Testimoni di Geova ha depositato una memoria integrativa nella

quale, adducendo argomenti in senso contrario alle eccezioni di

inammissibilità dell'Avvocatura dello Stato, e ulteriormente

sviluppando i contenuti dell'atto di costituzione in giudizio, ha

insistito per l'accoglimento della questione.

Considerato che il giudice rimettente, con ricorso a norma

dell'art. 700 cod. proc. civ., è chiamato ad accertare che la

ricorrente - aderente alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di

Geova - non è tenuta a prestare il consenso scritto per il

trattamento dei dati personali richiesto dalla Congregazione

medesima, secondo quanto previsto dall'art. 22 della legge

31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti

rispetto al trattamento dei dati personali);

che dal menzionato art. 22 risulta un doppio regime di

trattamento dei dati personali idonei a rivelare l'adesione ad

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, risultante dal

comma 1 e dal comma 1-bis;

che, precisamente, (a) il comma 1, con riguardo al

trattamento dei dati personali idonei a rivelare l'adesione ad

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, prevede il

consenso scritto dell'interessato e la previa autorizzazione del

Garante per la protezione dei dati personali, mentre (b) il comma

1-bis esonera dall'applicazione della disciplina del comma 1 il

trattamento dei dati relativi ai loro aderenti, operato dalle

confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da

accordi o intese ai sensi degli artt. 7 e 8 della Costituzione,

sempre che tali dati non siano comunicati o diffusi fuori delle

medesime confessioni (tenute inoltre a determinare "idonee garanzie"

relative ai trattamenti effettuati);

che il giudice rimettente - dubitando che tale doppio regime,

dalla legge fatto seguire alla circostanza che le confessioni

religiose non abbiano o abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato

tramite accordi o intese, determini una disparità di trattamento non

giustificata, cioè una discriminazione, con violazione degli

artt. 3, 8, primo comma, e 19 della Costituzione - solleva questione

di legittimità costituzionale del comma 1-bis dell'art. 22 in

questione;

che il trattamento dei dati relativi ai propri aderenti da

parte della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova - ente di

culto dotato di personalità giuridica (d.P.R. 31 ottobre 1986,

n. 783), i cui rapporti con lo Stato non sono a oggi regolati da

intesa (non essendo stata tradotta in legge l'intesa sottoscritta il

20 marzo 2000) - ricade nella previsione del comma 1 dell'art. 22,

norma di cui il giudice rimettente è chiamato a fare applicazione;

che, tuttavia, la questione di costituzionalità è stata

sollevata non sul comma 1, bensì sul comma 1-bis dell'art. 22,

investendo così la norma che determina, ad avviso del rimettente, la

discriminazione denunciata ma non la norma che trova applicazione a

riguardo delle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato non

sono regolati in base a intese e quindi a riguardo della

Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, e la cui eventuale

dichiarazione d'incostituzionalità non avrebbe altro effetto che di

generalizzare la portata della norma già applicabile nel giudizio

davanti al giudice rimettente, cosicché la pronuncia della Corte non

potrebbe determinare alcuna conseguenza in quest'ultimo;

che, pur avendo la difesa della Congregazione avanzato un

modo d'intendere la questione come rivolta invece a ottenere

l'estensione della norma dettata per le confessioni i cui rapporti

con lo Stato sono regolati da intese - cioè del comma 1-bis - a

quelle che non lo sono, e quindi anche alla Congregazione Cristiana

dei Testimoni di Geova, i termini della questione sono quelli fissati

dall'ordinanza di rimessione (art. 27 della legge 11 marzo 1953,

n. 87) e che, comunque, anche secondo questa ri-configurazione della

questione, essa non varrebbe comunque a investire il comma 1

dell'art. 22, cioè la previsione normativa nella quale rientra la

fattispecie sulla quale il giudice rimettente è chiamato a

pronunciarsi;

che pertanto la questione di legittimità costituzionale,

così come configurata, è manifestamente irrilevante nel giudizio

dal quale essa è stata promossa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1-bis della legge

31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti

rispetto al trattamento dei dati personali), introdotto dall'art. 5,

comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 (Disposizioni

integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di

dati sensibili da parte dei soggetti pubblici), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 8, primo comma, e 19 della Costituzione,

dal tribunale di Firenze - sezione distaccata di Pontassieve, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 28 novembre 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:379 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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