Corte costituzionale

Ordinanza n. 377/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/11/1996 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.-l. 11

luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza

pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992,

n. 359, promossi con le ordinanze emesse il 13 ottobre, il 10

novembre, il 17 novembre, il 13 ottobre (n. 2 ordinanze) ed il 15

dicembre 1993 (n. 3 ordinanze) dalla commissione tributaria di primo

grado di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 543, 544, 545, 546,

547, 548, 549 e 550 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 - prima serie speciale -

dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che la commissione tributaria di primo grado di Torino -

con 8 ordinanze di identico contenuto emesse, rispettivamente, il 13

ottobre 1993 (r.o. nn. 543, 546 e 547 del 1996), il 10 novembre 1993

(r.o. n. 544 del 1996), il 17 novembre 1993 (r.o. n 545 del 1996) e

il 15 dicembre 1993 (r.o. nn. 548, 549 e 550 del 1996), nel corso di

giudizi aventi ad oggetto il silenzio-rifiuto sull'istanza di

rimborso dell'imposta straordinaria immobiliare (ISI) per l'anno 1992

- ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.-l. 11

luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza

pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992,

n. 359, nella parte in cui istituisce l'imposta straordinaria

immobiliare per l'anno 1992;

che, ad avviso del giudice rimettente, la disposizione denunciata

si pone in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione in

quanto "nel caso di specie, ricorrerebbero situazioni omogenee

(stesso bene immobile) sotto il profilo oggettivo e non omogenee

sotto il profilo soggettivo", sicché il legislatore, prevedendo la

tassazione sulla base del valore del bene, a prescindere dalle

condizioni soggettive del contribuente, avrebbe disatteso il

principio di ragionevolezza, che impone di tener conto delle singole

"capacità contributive dei soggetti passivi d'imposta";

che, del pari, sarebbe violato l'art. 53, primo comma, della

Costituzione, il quale, riferendosi "ad indici concretamente

rivelatori di ricchezza e non già a stati soggettivi del

contribuente", consente "di commisurare il carico tributario in modo

uniforme nei confronti dei vari soggetti allorché sia dato

riscontrare per essi una perfetta identità della situazione di

fatto, presa in considerazione dalla legge";

che il legislatore si sarebbe discostato da tale principio,

imponendo il pagamento della "stessa somma al salariato, che, dopo

una vita di lavoro, si è finalmente comprato la casetta in cui vive

ed al capitano d'industria che, per caso, tra i suoi innumerevoli

beni annovera anche la medesima casetta", senza tener conto - a

parità di carico tributario - del notevole sacrificio che la

predetta imposta assume per il primo rispetto all'insignificante

rilevanza che assume, invece, per il secondo;

che è intervenuto, per il giudizio relativo alla ordinanza di

cui al r.o. n. 545 del 1996, il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, per chiedere che la questione venga dichiarata non fondata;

Considerato che i giudizi, in quanto propongono questioni

identiche, vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che il giudice rimettente, nel lamentare che il legislatore abbia

imposto il pagamento del tributo senza considerare le condizioni

soggettive dei contribuenti, muove da un'inesatta premessa

interpretativa giacché, contrariamente a quanto assumono le

ordinanze, il legislatore risulta essersi dato carico, nell'ambito

della valutazione discrezionale al medesimo spettante, di distinguere

fra le varie possibili situazioni, tant'è che, nel caso di

destinazione dell'immobile ad abitazione principale, ha fissato nel

2, anziché nel 3 per mille, l'aliquota, con una riduzione della

medesima pari ad un terzo e con un'ulteriore detassazione derivante

dall'abbattimento dell'imponibile nella misura di cinquanta milioni

di lire (art. 7, comma 3, quarto periodo, del menzionato

decreto-legge n. 333 del 1992);

che, comunque, le ordinanze, nel censurare la mancanza di un

criterio che commisuri la tassazione alle diverse capacità

contributive, non considerano che, per le imposte di natura reale,

come quella qui all'esame, la previsione di una aliquota

proporzionale non contrasta con gli invocati parametri

costituzionali, dal momento che, come già affermato dalla Corte,

sono le imposte personali a dover essere tecnicamente adeguate

all'attuazione del principio di progressività, nel senso di

prevedere aliquote che aumentano con il crescere del reddito

(sentenza n. 159 del 1985);

che, pertanto, la questione, per i diversi e concorrenti motivi

sopra esposti, è da reputare manifestamente infondata, tanto più

che viene in discussione una imposta straordinaria circoscritta ad un

solo anno, tale da non alterare il sistema tributario nel suo

complesso.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.-l. 11

luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza

pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992,

n. 359, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, dalla commissione tributaria di primo grado di Torino,

con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 novembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:377 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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