Corte costituzionale

Ordinanza n. 377/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/07/1992 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies,

aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni

urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale)

dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante

disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare

interesse ambientale), promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio

1992 dal Pretore di Udine - Sezione distaccata di Palmanova nel

procedimento penale a carico di Renzo Osso ed altri, iscritta al n.

132 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ordinanza del 20 gennaio 1992 il Pretore di Udine

- Sezione staccata di Palmanova, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 9, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela

delle zone di particolare interesse ambientale) dalla legge di

conversione 8 agosto 1985, n. 431, nella parte in cui assoggetta

soltanto a sanzioni amministrative, e non anche a sanzioni penali, la

violazione dei singoli vincoli posti su beni ambientali ai sensi

della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;

Considerato che la proposta questione si fonda su una premessa

interpretativa tutt'altro che consolidata, tant'è che questa Corte -

con ordinanza n. 67 del 1992 - si è trovata a dichiarare non fondata

altra questione di legittimità costituzionale dello stesso art.

1-sexies, censurato allora sul presupposto che estendesse le sanzioni

penali previste dall'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985,

n. 47, all'inosservanza dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n.

1497, e quindi all'esecuzione di qualsiasi opera non autorizzata in

area sottoposta a vincolo;

che l'ordinanza di rimessione dichiarava come prevalente

l'interpretazione prospettata, che risulta difforme da quella

ritenuta dal giudice a quo del presente giudizio;

che nel recepire detta interpretazione questa Corte aveva

ritenuto giustificato il rigore sanzionatorio della normativa,

essendo quest'ultima ispirata alla considerazione che l'integrità

ambientale è un bene unitario, il quale può risultare compromesso

anche da interventi minori e che pertanto va salvaguardato nella sua

interezza;

che analoghe valutazioni erano state in precedenza enunciate

dalle ordinanze n. 431 del 1991 e n. 377 del 1990;

che peraltro, quale che debba ritenersi l'esatta portata della

disposizione impugnata, assume rilievo assorbente il fatto che il

giudice a quo chieda a questa Corte di sottoporre a sanzione penale

fattispecie che allo stato sarebbero colpite soltanto da sanzione

amministrativa;

che una eventuale pronuncia di tale contenuto violerebbe il

fondamentale e inderogabile principio di legalità, consacrato

nell'art. 1 cod. pen. e costituzionalizzato dall'art. 25 della legge

fondamentale;

che difatti questa Corte ha costantemente escluso

l'ammissibilità di questioni additive in materia penale (sent. n.

456 del 1989; ordd. nn. 249 e 150 del 1988, n. 500 del 1987, nn. 11 e

2 del 1984; sent. n. 108 del 1981);

che alla stregua delle esposte considerazioni la questione

sollevata va ritenuta manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela

delle zone di particolare interesse ambientale), dalla legge di

conversione 8 agosto 1985, n. 431 sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 9, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Udine

- Sezione staccata di Palmanova, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:377 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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