Corte costituzionale

Ordinanza n. 376/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1983 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e

seguenti della legge 10 dicembre 1975, n. 724 (Disposizioni

sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi

lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi

esteri) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 1 marzo 1978 dalla Corte d'appello di Napoli

nel procedimento penale a carico di Gioia Giuseppe, iscritta al n. 289

del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 250 del 1978;

2) ordinanza emessa il 31 ottobre 1978 dal Tribunale di Rieti nel

procedimento penale a carico di Mellone Pasquale ed altro, iscritta al

n. 76 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 87 del 1979.

Visti gli atti di costituzione di Gioia Giuseppe e Mellone Pasquale

ed altro nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, mediante due ordinanze e nei procedimenti di cui

all'epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ed il Tribunale di Rieti

sollevavano identica questione di legittimità costituzionale con le

stesse motivazioni;

che i due Collegi ritenevano, infatti, concordemente non

manifestamente infondata la sollevata incompatibilità della legge 10

dicembre 1975, n. 724, rispetto agli artt. 3, 10, 11 e 41 Cost. in

quanto, a fronte della generale liberalizzazione del monopolio cui la

legge è ispirata, l'importazione di tabacchi lavorati esteri resta

sottoposta a due limitazioni, contrastanti sia con il principio della

libera iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), sia con il

principio di libertà dei commerci anche al minuto, stabilito dalla

legislazione della CEE, cui lo Stato italiano per tal modo non si

adegua (artt. 10 e 11 Cost.), e sia infine col principio di uguaglianza

in quanto, in materia di commercio all'ingrosso di tabacchi, verrebbe

altresì introdotta una ingiustificata differenza fra importatori

dall'area del commercio comune e importatori da altri Stati;

che interveniva nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo

che la questione venisse dichiarata manifestamente infondata;

che si costituiva anche, in rappresentanza e difesa della parte

privata interessata al processo pendente innanzi alla Corte d'appello

di Napoli, l'avv. Luciano Rossi de L'Aquila, il quale chiedeva fosse

dichiarata l'illegittimità costituzionale non soltanto della legge

impugnata ma anche degli artt. 45 e seguenti della legge 17 luglio

1942, n. 907.

Considerato che sull'unica questione sollevata dalle due ordinanze i

giudizi vanno riuniti;

che, prescindendo sia dalla circostanza che la legge 907/42 non è

stata impugnata dall'ordinanza 289/78 sia dal rilievo che, comunque,

questa Corte ha già dichiarato infondata la questione relativa a

quest'ultima legge (sent. 15 luglio 1976 n. 209), resta il fatto che

nessuna delle due ordinanze ha offerto il minimo elemento da cui si

possa giudicare l'oggettiva sussistenza della rilevanza,

apoditticamente affermata;

che peraltro, questa Corte ha ripetutamente ammonito che i detti

elementi devono risultare dall'ordinanza e non possono essere oggetto

di richiamo per relationem.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i relativi giudizi;

dichiara manifestamente inammissibile, per assoluta carenza di

motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 e seguenti della legge 10 dicembre 1975,

n. 724, sollevata, con le ordinanze 1 marzo 1978 della Corte d'appello

di Napoli e 31 ottobre 1978 dal Tribunale di Rieti, in relazione agli

artt. 3, 10, 11 e 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:376 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari