Corte costituzionale

Ordinanza n. 373/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/11/1987 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 46d.P.R. 597/1973
  • art. 34d.P.R. 597/1973
  • art. 34d.P.R. 601/1973

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 46 secondo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche) e dell'art. 34, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), promossi con

ordinanze emesse il 10 dicembre 1982 dalla Commissione tributaria di

1 grado di Como e il 7 marzo 1986 dalla Commissione tributaria di 2

grado di Grosseto (n. 3 ordinanze), iscritte rispettivamente al n.

187 del registro ordinanze 1983 e ai nn. 737, 738 e 739 del registro

ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 232 dell'anno 1983 e n. 59/prima serie speciale dell'anno 1986.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un giudizio instaurato da Amarù Emanuele

e avente ad oggetto la richiesta di rimborso dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche applicatagli sulla pensione privilegiata

ordinaria, la Commissione tributaria di primo grado di Como con

ordinanza del 10 dicembre 1982 (reg. ord. n. 187 del 1983) ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 46,

secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, che prevede che

costituiscono redditi di lavoro dipendente anche le pensioni o gli

assegni ad esse equiparati e le indennità e le altre somme di cui

alla lettera e) dell'art. 12 di detto d.P.R.;

che secondo la Commissione la pensione privilegiata ordinaria ha

almeno in parte una funzione risarcitoria, per cui la disposizione

censurata, considerando reddito da lavoro dipendente "l'intera"

pensione, non tiene conto di detta diversità, e di conseguenza, col

sottoporre a imposizione anche la parte risarcitoria, peraltro,

quantitativamente non identificabile, viola gli artt. 3 e 53 Cost. in

quanto parifica situazioni diseguali ed assume quale indice di

capacità contributiva la percezione di somme che non hanno natura

reddituale;

che con tre ordinanze di identico contenuto, emesse il 7 marzo

1986, la Commissione tributaria di secondo grado di Grosseto ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto del cit. art. 46,

secondo comma, del d.P.R. 597/1973 e 34, primo comma, del d.P.R.

601/1973, nella parte in cui non prevede nemmeno parzialmente

l'esenzione della pensione privilegiata ordinaria dall'imposta sui

redditi delle persone fisiche (reg. ord. n. 737, 738, 739/1986);

che la Commissione di Grosseto analogamente a quella di Como ha

dedotto la diversa natura della pensione privilegiata ordinaria

rispetto a quella normale, ai fini di un'esenzione anche parziale

dall'IRPEF, in ragione di una rilevata natura risarcitoria della

stessa, pur ritenendo che competa al potere discrezionale del

legislatore l'eventuale determinazione dei criteri idonei ad

identificare "la parte risarcitoria";

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata

dall'Avvocatura dello Stato, intervenuta nei giudizi, ad eccezione di

quello promosso con ordinanza del 10 dicembre 1982 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Como, ha chiesto che le proposte

questioni siano dichiarate infondate.

Considerato che dette questioni sono analoghe, talché i relativi

giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che con le esposte prospettazioni le Commissioni rimettenti

deducono in sostanza la diversità di almeno una parte della pensione

privilegiata ordinaria rispetto a quella normale;

che per poter ritenere la detta eterogeneità ai fini della

richiesta esclusione dall'imposizione sul reddito, è necessario

individuare prioritariamente l'asserita componente risarcitoria, i

cui criteri identificativi, come peraltro riconoscono gli stessi

giudici a quibus, possono essere dettati soltanto dal legislatore

nella sua sfera di discrezionalità;

che pertanto le questioni proposte vanno dichiarate manifestamente

inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma. delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, secondo comma,

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nonché dell'art. 34, primo comma,

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sollevate in riferimento agli

artt. 3 e 53 Cost., rispettivamente dalla Commissione tributaria di

primo grado di Como e dalla Commissione tributaria di secondo grado

di Grosseto con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:373 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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