Corte costituzionale

Ordinanza n. 373/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1985 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo

comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta

comunale sull'incremento di valore degli immobili), nella formulazione

datane dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 694 promosso con

ordinanza emessa il 20 novembre 1981 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Mondovì sul ricorso proposto dalla S.p.a. Industria

Chimica del Legno iscritta al n. 884 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno

1984.

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Mondovì

con ordinanza emessa il 20 novembre 1981, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643

(Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli

immobili), nella formulazione datane dall'art. 1 legge 22 dicembre

1975, n. 694, in quanto l'applicazione dell'imposta per decorso del

decennio costituisce discriminazione ingiustificata fra i cittadini e

comunque non consente di escludere dall'imposizione i casi nei quali

non si sia in concreto verificato alcun incremento di valore degli

immobili.

Considerato che la stessa questione di legittimità costituzionale,

sollevata in termini identici da varie commissioni tributarie, è stata

già dichiarata non fondata con sentenza n. 239 del 1983 e

manifestamente infondata con ordinanza n. 151 del 1984;

che non vengono prospettati in questa sede profili diversi o

ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 (INVIM decennale) del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di

valore degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53

della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di

Mondovì con ordinanza in data 20 novembre 1981 (n. 884 del reg. ord.

del 1983).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:373 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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