Corte costituzionale

Ordinanza n. 372/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1999 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 11legge 1948/1934
  • art. 11legge 34/1935

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, punto 4

(esattamente par. 1), delle condizioni e tariffe per i trasporti

delle persone, approvate con la legge 4 aprile 1935, n. 34

(esattamente: con il regio d.-l. 11 ottobre 1934, n. 1948 (Nuovo

testo delle condizioni e tariffe pel trasporto delle persone sulle

ferrovie dello Stato), convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911),

promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1998 dal giudice di pace di

Genova nel procedimento civile vertente tra Francesco Scidone e le

Ferrovie dello Stato s.p.a., iscritta al n. 348 del registro

ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione delle Ferrovie dello Stato s.p.a;

Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1999 il giudice relatore

Cesare Mirabelli;

Udito l'avvocato Attilio Zimatore per le Ferrovie dello Stato

s.p.a.

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso dal titolare

di un abbonamento ferroviario per ottenere il rimborso di quanto

pagato ed il risarcimento, dalle Ferrovie dello Stato, del danno

subito per il ritardo dei treni, il giudice di pace di Genova, con

ordinanza emessa il 6 marzo 1998, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11, punto 4 (esattamente: par. 1), delle

condizioni e tariffe per i trasporti delle persone, approvate con la

legge 4 aprile 1935, n. 34 (esattamente: con il regio d.-l. 11

ottobre 1934, n. 1948, di approvazione del "Nuovo testo delle

condizioni e tariffe pel trasporto delle persone sulle ferrovie dello

Stato", convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911), e successive

modifiche, ove interpretato nel senso che i ritardi non diano diritto

al risarcimento del danno secondo le norme civilistiche;

che la norma denunciata prevede che il viaggiatore ha diritto al

risarcimento del danno derivatogli dal ritardo del treno soltanto nei

casi e nei limiti previsti dalle condizioni per i trasporti delle

persone, qualunque sia la causa dell'inconveniente che dà luogo alla

domanda di indennizzo;

che il giudice rimettente ritiene che la norma denunciata, ove

interpretata nel senso sopra indicato, possa essere in contrasto con

il principio costituzionale di eguaglianza (art. 3 Cost.), essendo

ingiustificata la disparità di trattamento rispetto ad analoghe

situazioni disciplinate dal diritto comune, e con il diritto di

difesa (art. 24 Cost.), che sarebbe menomato dalla difficoltà della

prova, dalle possibilità di essere soccombente, anche in presenza di

conclamati inadempimenti delle Ferrovie dello Stato, e dalla

rinuncia, di fronte a tali rischi, ad agire in giudizio;

che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la società

Ferrovie dello Stato - società di trasporti e servizi per azioni,

per chiedere che la questione sia dichiarata manifestamente

infondata, ribadendo le argomentazioni a sostegno di queste

conclusioni in una memoria depositata in prossimità dell'udienza.

Considerato che il giudice rimettente denuncia l'illegittimità

costituzionale della disciplina limitativa del diritto del

viaggiatore, nel trasporto ferroviario, al risarcimento del danno

derivatogli dal ritardo (art. 11, par. 1, delle condizioni e tariffe

per i trasporti delle persone, approvate con il regio d.-l. 11

ottobre 1934, n. 1948, e successive modifiche), "ove interpretata"

nel senso che i ritardi non diano diritto al risarcimento del danno

secondo la disciplina comune del codice civile;

che l'ordinanza di rimessione non effettua la necessaria scelta

interpretativa sulla portata della norma denunciata e prospetta il

dubbio di costituzionalità in modo perplesso, facendo riferimento ad

una ipotesi di interpretazione, senza motivare in ordine ad essa per

farla propria;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve

essere dichiarata manifestamente inammissibile (tra le molte,

sentenza n. 319 del 1994; ordinanze n. 481 del 1994 e n. 337 del

1996).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11, par. 1, delle condizioni e

tariffe per i trasporti delle persone, approvate con il regio d.-l.

11 ottobre 1934, n. 1948 (Nuovo testo delle condizioni e tariffe pel

trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato), convertito nella

legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modifiche, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace

di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:372 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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