Corte costituzionale

Ordinanza n. 370/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/11/1987 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 25d.l. 429/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.l. 10

luglio 1982 n. 429 (Norme per la repressione della evasione in

materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare

la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito in

legge 7 agosto 1982 n. 516, promossi con n. 6 ordinanze emesse il 30

novembre 1983 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Potenza,

iscritte rispettivamente ai nn. 424, 425, 426, 427, 428 e 429 del

registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 176 dell'anno 1984;

Visto l'atto di costituzione di Tanico Anna nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Tanico Anna

ed avente per oggetto la definizione in via amministrativa di

pendenze in materia di imposta sul valore aggiunto, la Commissione

tributaria di primo grado di Potenza con ordinanza del 30 novembre

1983 (reg. ord. n. 424 del 1984) sollevava, in riferimento agli artt.

3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 25

d.l. 10 luglio 1982 n. 429, conv. in l. 7 agosto 1982 n. 516, nella

parte in cui, ai fini della detta definizione in via amministrativa,

non prevede la detrazione dell'imposta già pagata sugli acquisti se

non risultante da fatture regolarmente registrate;

che la Commissione osservava come, quanto alle imposte sul

reddito, l'art. 15, settimo comma, d.l. cit. escludesse

l'applicazione dell'art. 74 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, ossia

permettesse che, nelle dichiarazioni integrative presentate ai fini

della definizione agevolata, potessero essere dedotti dal reddito

anche costi ed oneri non regolarmente registrati; quanto all'i.v.a.,

per contro, l'impugnato art. 25 permetteva di tener conto delle sole

fatture registrate;

che tutto ciò sembrava al collegio rimettente dar luogo ad

ingiustificate disparità di trattamento tra contribuenti, oltre che

a contrastare col principio di capacità contributiva;

che la medesima questione veniva sollevata dalla stessa

Commissione tributaria con altre cinque ordinanze in pari data (reg.

ord. n. da 425 a 429 del 1984);

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,

chiedeva che la questione fosse dichiarata non fondata;

che la Tanico, costituitasi, aderiva agli argomenti contenuti

nelle ordinanze di rimessione, presentando anche memoria

nell'imminenza della camera di consiglio;

Considerato che i giudizi, per l'identità dell'oggetto, debbono

essere riuniti;

che la questione deve considerarsi manifestamente infondata, in

quanto la Commissione tributaria rimettente ha denunciato la

violazione del principio di eguaglianza ponendo a raffronto

situazioni diverse: non è infatti né eguale né analoga la

situazione di chi, essendo soggetto all'imposta sul reddito, debba

indicare quest'ultimo detraendone costi ed oneri, rispetto alla

situazione di chi, essendo soggetto ad un'imposta che colpisce gli

incrementi di valore dei beni in diverse fasi della produzione e

dello scambio, debba liquidare l'imposta detraendo quella già pagata

"a monte" onde evitare duplicazioni;

che la diversa strutturazione dei tributi dimostra come non

irrragionevole la scelta del legislatore che, in questo secondo caso,

per le maggiori difficoltà di accertamento richiede, ai fini della

definizione agevolata, una più rigorosa prova documentale;

che all'evidenza va altresì esclusa qualsiasi lesione del

principio di capacità contributiva, sul quale, in realtà, non vi è

neppure specifica motivazione;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 25 d.l. 10 luglio 1982 n.

429, convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, sollevata in riferimento

agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado

di Potenza con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:370 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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