Corte costituzionale

Ordinanza n. 37/2007

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/02/2007 · relatore Maria Rita Saulle

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3 (recte: comma 3), del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione), promosso con ordinanza del 24 gennaio 2006 dal Giudice di pace di Palermo, sul ricorso promosso da G. A. contro il Prefetto di Palermo, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 24 gennaio 2006, il Giudice di pace di Palermo ha sollevato, in riferimento all'articolo 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3 (recte: comma 3), del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione);

che il giudizio a quo ha ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione, emesso dal Prefetto di Palermo nei confronti di G.A., cittadina cinese, la quale ha dichiarato di non averne compreso il significato in quanto redatto senza l'assistenza di un interprete della lingua a lei conosciuta;

che il Prefetto ha motivato la mancata nomina dell'interprete con l'impossibilità di reperirlo nell'immediatezza; motivazione questa che, secondo il giudice a quo, contrasterebbe con l'art. 24, secondo e terzo comma, della Costituzione;

che, secondo il rimettente, l'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 394 del 1999, si limita a prevedere che, se lo straniero destinatario di uno degli atti di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), non comprende la lingua italiana, il provvedimento a lui diretto deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità del personale idoneo alla traduzione, in una delle altre lingue indicate dalla norma, senza che assuma rilevanza la circostanza della immediata o meno reperibilità del suddetto personale.

Considerato che il Giudice di pace di Palermo dubita, in riferimento all'art. 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione);

che tale censura è manifestamente inammissibile, in quanto diretta contro una disposizione regolamentare sottratta, in quanto tale, al giudizio di legittimità costituzionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione), sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:2007:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari