Corte costituzionale

Ordinanza n. 365/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/2000 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1,

della legge 21 febbraio 1990, n. 36 (Nuove norme sulla detenzione

delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni

assimilati), promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1997 dal

Tribunale amministrativo regionale della Toscana sul ricorso proposto

da Mauro Gramaglia contro il Prefetto di Livorno ed altro, iscritta

al n. 82 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno

1999.

Visti l'atto di costituzione di Mauro Gramaglia, nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2000 il giudice relatore

Cesare Mirabelli;

Udito l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Toscana,

investito del ricorso proposto da un avvocato dello Stato per

ottenere l'annullamento di un provvedimento prefettizio di diniego

del porto d'armi senza licenza, con ordinanza emessa il 5 febbraio

1997 (pervenuta alla Corte l'8 febbraio 1999) ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 102 e 103 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge

21 febbraio 1990, n. 36 (Nuove norme sulla detenzione delle armi,

delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati), nella

parte in cui non estende la facoltà di portare armi senza licenza,

attribuita soltanto ai fini della difesa personale ai magistrati

dell'ordine giudiziario, anche ai magistrati amministrativi, della

Corte dei conti, dei tribunali militari ed agli avvocati dello Stato;

che la disposizione denunciata ha esteso a tutti i magistrati

dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del

ruolo organico, una facoltà in precedenza prevista dal regolamento

per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

(art. 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) solamente per i

pretori e per i magistrati addetti al pubblico ministero o

all'ufficio di istruzione;

che, ad avviso del giudice rimettente, non avere compreso tra

le categorie alle quali si estende tale facoltà anche gli

appartenenti alle altre magistrature e gli avvocati dello Stato

violerebbe il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), con specifico

riferimento all'unità della funzione giurisdizionale (artt. 102 e

103 Cost.) ed alla tradizionale equiparazione all'ordine giudiziario

della disciplina prevista per le altre magistrature e per

l'avvocatura dello Stato (art. 23 del regio decreto 30 ottobre 1933,

n. 1611), la quale, pur non essendo titolare di funzioni

giurisdizionali, svolgerebbe un'attività giustiziale, in posizione

di indipendenza ed autonomia dalla pubblica amministrazione, e

sarebbe inoltre impegnata nella difesa della parte civile in processi

penali che possono determinare situazioni di rischio;

che si è costituito l'avvocato dello Stato, ricorrente nel

giudizio principale, chiedendo l'accoglimento della questione di

legittimità costituzionale, giacché l'unità della funzione

giurisdizionale, alla quale è accomunata quella pregiustiziale

esercitata in posizione di indipendenza ed autonomia dagli avvocati

dello Stato, dovrebbe far estendere anche ad essi la facoltà di

portare armi senza licenza, giustificata dalla esposizione ad un

rischio a causa delle funzioni svolte per lo Stato;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, per sostenere la inammissibilità della questione, in quanto

la denunciata violazione degli artt. 102 e 103 della Costituzione

potrebbe essere presa in considerazione solo per i magistrati

amministrativi e della Corte dei conti, ma non per gli avvocati dello

Stato, categoria alla quale appartiene il ricorrente; inoltre la

questione sarebbe infondata in riferimento al principio di

eguaglianza, giacché i rischi per l'incolumità personale

giustificano l'attribuzione soltanto ai magistrati ordinari della

facoltà di portare armi senza il rilascio della licenza e senza

oneri economici.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

investe, in riferimento agli artt. 3, 102 e 103 della Costituzione,

la mancata estensione della facoltà di portare armi senza licenza,

prevista soltanto per i magistrati ordinari pure temporaneamente

fuori ruolo (art. 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36),

anche ai magistrati amministrativi e della Corte dei conti ed agli

avvocati dello Stato, categoria, quest'ultima, alla quale appartiene

il ricorrente nel giudizio principale;

che la disposizione denunciata, estendendo a tutti i

magistrati ordinari - la facoltà in precedenza prevista, oltre che

per soggetti titolari di funzioni di polizia, anche per i pretori e

per i magistrati addetti al pubblico ministero o all'ufficio di

istruzione (art. 73 del regio decreto n. 635 del 1940) - di portare

armi senza licenza, ha tenuto conto delle situazioni di pericolo che

hanno riguardato i magistrati ordinari, in considerazione della

esposizione a rischio determinata dall'esercizio delle loro funzioni;

che la facoltà di portare armi senza licenza, attribuita

soltanto ai fini della difesa personale, non costituisce tuttavia una

attribuzione inerente allo stato giuridico ed alla correlativa

equiparazione fra diverse categorie di dipendenti pubblici, ma si

giustifica in relazione all'esercizio di determinate funzioni, che

possono esporre a rischio chi ne sia investito: situazioni, queste,

che il legislatore, con una valutazione non irragionevole, anche in

considerazione di quanto si è concretamente verificato, ha ritenuto

che riguardino i magistrati ordinari, ai quali tra l'altro è

attribuita l'iniziativa e la giurisdizione penale, e non invece altre

categorie che, come gli avvocati dello Stato, svolgono una funzione

del tutto diversa, pur se inerente all'amministrazione della

giustizia;

che, d'altra parte, non manca la possibilità di ottenere il

rilascio della licenza in esenzione dal pagamento della tassa di

concessione governativa quando sussistano specifiche situazioni che

possono comportare rischi, da valutare nei singoli casi, dipendenti

dall'attività svolta (art. 7, comma 2, della legge n. 36 del 1990 e

art. 74 del regio decreto n. 635 del 1940);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge

21 febbraio 1990, n. 36 (Nuove norme sulla detenzione delle armi,

delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 102 e 103 della Costituzione,

dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente e redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:365 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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