Corte costituzionale

Ordinanza n. 365/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1983 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10,

primo comma, lett. c, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, come modif.

dall'art. 5 legge 13 aprile 1977, n. 114 (IRPEF - oneri deducibili),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 giugno 1981 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Velletri sul ricorso proposto da Placentino Nicola,

iscritta al n. 539 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 del 2 febbraio 1983;

2) ordinanza emessa il 28 maggio 1982 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Rieti sul ricorso proposto da Mariannantoni Napoleoni

Antonio, iscritta al n. 717 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 16 marzo 1983.

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un giudizio iniziato da Placentino Nicola

ed avente ad oggetto la deducibilità dal reddito percepito nel 1976, e

dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

(irpef), degli interessi su un mutuo contratto con l'Enpas mediante

cessione del quinto dello stipendio per l'acquisto di una casa, la

Commissione tributaria di primo grado di Velletri con ordinanza del 26

giugno 1981 (in G.U. n. 32 del 2 febbraio 1983, reg. ord. n. 539 del

1982) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 10

lett. c d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 come modificato dall'art. 5

legge 13 aprile 1977 n. 114, che consentiva la deduzione degli

interessi solo se pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca;

che alla Commissione la detta limitazione di deducibilità sembrava

non coerente con la finalità di sottoporre a tassazione la effettiva

capacità patrimoniale dei cittadini: essa perciò poteva porsi in

contrasto col principio di eguaglianza fra contribuenti (art. 3 Cost.)

e col principio della capacità contributiva (art. 53 Cost.);

che il citato art. 5, con riferimento alle stesse norme

costituzionali, veniva impugnato anche dalla Commissione tributaria di

primo grado di Rieti con ordinanza del 28 maggio 1982 (in G.U. n. 74

del 16 marzo 1983, reg. ord. n. 717 del 1982);

che la Commissione riteneva che l'estensione dell'efficacia della

disposizione impugnata alle dichiarazioni presentate nell'anno 1977 e

perciò relative ai redditi percepiti nel 1976, ossia la sua

retroattività (disposta in realtà dall'art. 23 l. cit.), imponesse

senza giustificazione ai contribuenti un carico tributario imprevisto,

così ledendo i principi di eguaglianza e di capacità contributiva;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nelle cause

relative ad entrambe le questioni, chiedendo dichiararsi la non

fondatezza della prima e la manifesta infondatezza della seconda,

frattanto già decisa dalla Corte con sentenza n. 143 del 1982.

Considerato che le ordinanze di rimessione, per la connessione delle

questioni, vanno riunite e decise con unico provvedimento;

che entrambe le questioni sono state già decise con sentenza 27

luglio 1982, n. 143, con cui questa Corte ha escluso ogni contrasto tra

la norma impugnata e gli artt. 3 e 53 Cost., essendo la limitazione

della deducibilità degli interessi ai soli mutui ipotecari

giustificata dall'esigenza dell'Amministrazione finanziaria di

controllare la reale sussistenza del negozio ad effetti obbligatori da

cui nascono gli interessi stessi, attraverso la sua realità e la

pubblicità della garanzia ipotecaria;

che la Corte ha altresì escluso che la retroattività della norma

impugnata leda alcun principio costituzionale e in particolare il

principio della capacità contributiva, il quale si riferisce ad indici

concretamente rivelatori di ricchezza che deve permanere nel momento

dell'imposizione, e non ad uno stato soggettivo di affidamento del

contribuente.

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. c, d.P.R. 29 settembre

1973, n. 597, come modificato dall'art. 5 legge 13 aprile 1977, n. 114,

sollevate dalle Commissioni tributarie di primo grado di Velletri e di

Rieti con le ordinanze indicate in epigrafe in riferimento agli artt. 3

e 53 della Costituzione, e già decise con sentenza 27 luglio 1982, n.

143.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:365 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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