Corte costituzionale

Ordinanza n. 361/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1992 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 19legge 429/1982
  • art. 14legge 429/1982
  • art. 34legge 516/1982
  • art. 19legge 516/1982
  • art. 14legge 516/1982
  • art. 34legge 413/1991

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 19, quinto

comma, e 14 e segg. del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme

per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e

sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in

materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7

agosto 1982, n. 516, e dell'art. 34, quinto comma, della legge 30

dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili,

per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di

accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni

immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la

definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al

Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati

tributari; istituzioni dei centri di assistenza e del conto fiscale),

promossi con ordinanze emesse l'8 gennaio 1992 dalla Commissione

Tributaria di primo grado di Verbania, sui ricorsi proposti da

Marforio Alberto, ed altri, contro il Centro di Servizio delle II.DD.

di Milano, ed altro, iscritte rispettivamente ai nn. 112, 113, 129 e

142 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali

della Repubblica nn. 11, 12 e 13, prima serie speciale, dell'anno

1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Commissione Tributaria di 1° grado di Verbania,

giudicando sul ricorso proposto da Marforio Alberto contro il Centro

di servizio delle II.DD. di Milano, diretto ad ottenere la

declaratoria di insussistenza del credito tributario vantato

dall'amministrazione finanziaria, per avere egli presentato la

dichiarazione integrativa (di condono) ai sensi del decreto-legge n.

429 del 1982, convertito in legge n. 516 del 1982, nonostante che non

avesse presentato né la dichiarazione dei redditi né il modello

101, con ordinanza dell'8 gennaio 1992 (R.O. n. 112 del 1992) ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 19,

quinto comma, e 14 e segg. del decreto-legge 1982, n. 429, convertito

in legge 7 agosto 1982, n. 516, che detta disposizioni per agevolare

le pendenze tributarie;

che, a parere della remittente, sarebbero violati gli artt. 53,

primo comma, 97, primo comma, e 3, primo comma, della Costituzione

per la disparità di trattamento che si verificherebbe tra coloro che

hanno pagato i tributi e coloro, invece, che non li hanno pagati,

mentre tutti dovrebbero concorrere alle spese pubbliche in ragione

della loro capacità contributiva, e per la lesione del principio del

buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione;

che la stessa Commissione Tributaria, con tre ordinanze di

identico contenuto, emesse in data 8 gennaio 1992 (R.O. n. 113 del

1992, 129 del 1992 e 142 del 1992), sui ricorsi proposti

rispettivamente da Marforio Mario ed altri, da Cartolari Simone e da

Ciocca Cristina contro avvisi di accertamenti dell'Ufficio Imposte

Dirette di Arona, per i quali i suddetti contribuenti avevano

richiesto la sospensione dei relativi giudizi per potersi avvalere

del condono, nelle more intervenuto, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, quinto comma, della legge

30 dicembre 1991, n. 413, nella parte in cui prevede la sospensione

del giudizio a richiesta del contribuente che dichiari di volersi

avvalere delle disposizioni dello stesso articolo, in quanto

finalizzato all'applicazione del condono;

che a parere della remittente sarebbero violati gli artt. 3,

primo comma, 53, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione

per le stesse ragioni di cui alla ordinanza precedente n. 112 del

1992;

che nei giudizi è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri,

che ha concluso anzitutto per la inammissibilità della questione o

per la sua infondatezza;

Considerato che i quattro giudizi possono essere riuniti e decisi

con un unico provvedimento in quanto prospettano questioni analoghe;

che per la questione sollevata con la ordinanza n. 112 del 1992

la dichiarazione integrativa presentata da Marforio Alberto conserva

in via autonoma la efficacia giuridica di riconoscimento dei

presupposti dell'I.R.P.E.F. in ogni caso e non sarebbe posta nel

nulla dalla declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme

che prevedono il condono tributario (art. 32, primo comma, del

decreto-legge n. 429 del 1982);

che la legittimità costituzionale delle norme che prevedono il

condono tributario è stata già affermata da questa Corte anche in

ordine alle posizioni di chi ha pagato le imposte e di chi le paga in

via agevolata in considerazione delle finalità da realizzare

(riduzione del contenzioso tributario e realizzazione del gettito

delle imposte: sentt. nn. 33 del 1981, 119 del 1980, ord. n. 548 del

1987);

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi e dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19, quinto

comma, e 14 e segg. del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme

per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e

sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in

materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7

agosto 1982, n. 516, e dell'art. 34, quinto comma, della legge 30

dicembre 1991, n. 413

(Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,

facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per

la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,

nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata

dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della

Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;

istituzione dei centri di assistenza e del conto fiscale), in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 53, primo comma e 97, primo

comma, della Costituzione, sollevate dalla Commissione Tributaria di

1° grado di Verbania con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:361 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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