Corte costituzionale

Ordinanza n. 359/2002

Altra decisione · depositata il 17/07/2002 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della

legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla

condizione dello straniero) e dell'articolo 13 del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero), promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 2001 dal

Tribunale di Milano, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 2002 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 10, 1ª serie

speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il Tribunale di Milano, chiamato a pronunciarsi sul

reclamo proposto ai sensi degli articoli 6, comma 4, e 12, comma 4,

della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a

spese dello Stato per i non abbienti) avverso un provvedimento di

diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di

liquidazione dei relativi compensi, con ordinanza in data 4 ottobre

2001 ha sollevato, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli articoli 11 della

legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla

condizione dello straniero) e 13 del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero), "nella parte in cui prevedono l'automatica ammissione

degli stranieri al beneficio del patrocinio a spese dello Stato

indipendentemente dalla sussistenza e dal controllo sulla sottostante

situazione reddituale";

che, ad avviso del remittente le disposizioni censurate, le

quali prevedono che, nell'ambito dei procedimenti relativi ai decreti

di espulsione amministrativa, "lo straniero è ammesso al gratuito

patrocinio a spese dello Stato", pur nella equivocità della dizione

utilizzata, debbono essere interpretate nel senso che con esse il

legislatore abbia inteso riferirsi alla disciplina del patrocinio a

spese dello Stato di cui alla legge n. 217 del 1990, come confermato

dal tenore dei successivi articoli 3 e 20 del d.P.R. 31 agosto 1999,

n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle

disposizioni concernenti l'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286) e dal contenuto della sentenza

n. 105 del 2001 di questa Corte;

che, tuttavia, secondo il giudice a quo gli articoli 3 e 20

del d.P.R. n. 394 del 1999 andrebbero disapplicati, in quanto,

subordinando l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato alla

ricorrenza dei presupposti di cui alla legge n. 217 del 1990, si

porrebbero in contrasto con le disposizioni censurate, di cui

costituiscono regolamento attuativo, disposizioni che non

prevederebbero la sussistenza di tali presupposti e sancirebbero

l'ammissione automatica e generalizzata dello straniero al beneficio;

che i citati articoli 11 della legge n. 40 del 1998 e 13 del

decreto legislativo n. 286 dello stesso anno violerebbero l'articolo

3 della Costituzione, in quanto determinerebbero una ingiustificata

disparità di trattamento tra gli stranieri destinatari di

provvedimento di espulsione amministrativa, ammessi in modo

generalizzato ed automatico al patrocinio a spese dello Stato, e i

cittadini italiani e gli stranieri sottoposti a procedimento penale,

il cui accesso al patrocinio a spese dello Stato è invece

condizionato alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge

n. 217 del 1990;

che le disposizioni censurate contrasterebbero con l'articolo

3 della Costituzione anche per l'ulteriore profilo che, mentre nel

procedimento penale l'ammissione dello straniero al patrocinio a

spese dello Stato è subordinata, a seguito della sentenza n. 219 del

1995 di questa Corte, ad una vera e propria attestazione

dell'autorità consolare circa la veridicità delle dichiarazioni

contenute nella relativa istanza, nel procedimento di cui al decreto

di espulsione l'ammissione dello straniero a tale beneficio sarebbe

addirittura svincolata dall'onere di allegazione della sussistenza

dei presupposti di cui all'art. 3 della legge n. 217 del 1990;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;

che, secondo la difesa erariale, le disposizioni censurate

andrebbero interpretate "in modo diverso rispetto a quanto ritenuto

dal Tribunale di Milano e, soprattutto, in modo non contrastante con

i parametri costituzionali";

che, in particolare, il riferimento all'ammissione al

patrocinio a spese dello Stato non dovrebbe essere inteso come

ammissione generalizzata ed automatica degli stranieri a tale

patrocinio, ma come "richiamo e rinvio alla disciplina dell'istituto,

ivi comprese pertanto le disposizioni relative alle condizioni di

ammissibilità ed accoglibilità della relativa istanza di ammissione

previste dalla legge n. 217 del 1990", come confermato dal combinato

disposto degli articoli 3, comma 4, e 20 del d.P.R. 31 agosto 1999,

n. 394, che prevedono espressamente la subordinazione dell'ammissione

al patrocinio a spese dello Stato alla sussistenza dei presupposti

indicati dalla citata legge n. 217 del 1990.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è

stato emanato e pubblicato nel supplemento ordinario alla "Gazzetta

Ufficiale" del 15 giugno 2002 (n. 126/L) il decreto legislativo

30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in

materia di spese di giustizia), il quale, all'articolo 299, ha

disposto dalla data della sua entrata in vigore (1 luglio 2002)

l'abrogazione, tra numerose altre, di una delle disposizioni

censurate, e cioè dell'art. 13, comma 10, ultimo periodo, del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, limitatamente alle parole

"è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e";

che l'art. 142 del decreto legislativo n. 113 del 2002 ha

dettato una nuova disciplina del patrocinio a spese dello Stato nel

"processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di

Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'art. 13 del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";

che il mutato quadro normativo impone di restituire gli atti

al giudice remittente, perché valuti se la questione sollevata possa

ritenersi tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:359 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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