Corte costituzionale

Ordinanza n. 356/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/11/2001 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1,

lettere a) e c) del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni

urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche), promosso

con ordinanza emessa il 1 maggio 2000 dal tribunale di Bari nel

procedimento civile vertente tra Montrone Nicola ed altre e Battista

Nicola ed altra, iscritta al n. 695 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima

serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il tribunale di Bari in composizione monocratica,

con ordinanza emessa il 1 maggio 2000, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettere a) e c) del

decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il

contenimento delle spinte inflazionistiche), per violazione degli

artt. 2, 3 e 32 della Costituzione;

che, secondo il giudice a quo la lettera a) del comma 1 della

disposizione impugnata violerebbe l'art. 32 della Costituzione

perché il valore economico del punto di invalidità sarebbe inidoneo

a risarcire l'effettivo pregiudizio subito dal danneggiato alla sua

salute;

che ad avviso del rimettente la norma impugnata violerebbe

anche l'art. 3, primo comma, della Costituzione perché non

consentirebbe una adeguata "valorizzazione soggettiva" del danno e

perché avrebbe stabilito un risarcimento in misura fissa che non

considererebbe "il progredire del danno invalidante" anche in

riferimento alla diversa età dei danneggiati;

che, sempre secondo il rimettente, la lettera c) del comma 1

dell'art. 3 impugnato avrebbe a sua volta creato una disparità di

trattamento tra danneggiati ed una violazione del loro diritto alla

salute, avendo fissato un limite massimo al danno morale risarcibile

ed avendo introdotto un criterio di liquidazione del danno morale da

reato per le sole ipotesi di danno biologico, con conseguente

disparità di trattamento tra soggetti tutti ugualmente da risarcire;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile

dal momento che la legge 26 maggio 2000, n. 137 (Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70,

recante "Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte

inflazionistiche"), ha soppresso la norma impugnata senza sostituirla

con altra disposizione.

Considerato che il tribunale di Bari, in composizione

monocratica, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3,

comma 1, lettere a) e c) del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70

(Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte

inflazionistiche), ritenendo che la norma impugnata violi gli

artt. 2, 3 e 32 della Costituzione;

che la norma denunciata non è stata convertita e che la

legge 26 maggio 2000, n. 137 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante

"Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte

inflazionistiche"), non ha previsto la salvezza degli effetti

prodotti né l'ha riprodotta, neppure parzialmente, in altra

disposizione;

che la questione sollevata è per tale motivo inammissibile

(cfr. ex plurimis la sentenza n. 330 del 1996 e l'ordinanza n. 505

del 2000).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettere a) e c) del

decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il

contenimento delle spinte inflazionistiche), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal tribunale di

Bari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.

Il Presidente: Santuososso

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 7 novembre 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:356 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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