Corte costituzionale

Ordinanza n. 355/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1995 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1,

lettera a-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992,

n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di

pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con

modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, promosso con

ordinanza emessa l'11 febbraio 1994 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Torino sul ricorso proposto da Roberto Castello contro

l'Intendenza di finanza di Torino, iscritta al n. 58 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 luglio 1995 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Torino,

con ordinanza dell'11 febbraio 1994 (r.o. n. 58 del 1995), emessa nel

corso di un giudizio promosso da Roberto Castello nei confronti

dell'Amministrazione finanziaria, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a-bis), e

comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure

urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego,

nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella

legge 14 novembre 1992, n. 438, in riferimento agli artt. 3 e 53,

primo comma, della Costituzione;

che, come risulta dall'ordinanza stessa, il caso all'esame del

giudice a quo concerne la richiesta di restituzione della somma

versata per effetto delle disposizioni denunciate, che prevedono, per

l'anno 1992, un'imposizione straordinaria a carico delle persone

fisiche che possiedono motocicli di potenza superiore a 6 CV, nella

misura del quintuplo delle tasse automobilistiche erariali, regionali

e relativa addizionale;

che, secondo il giudice remittente, le disposizioni stesse si

porrebbero in contrasto con gli artt. 3 e 53, primo comma, della

Costituzione, per la loro irragionevolezza ed arbitrarietà, attesa

la manifesta disparità di trattamento operata, a danno dei

possessori di motocicli di potenza fiscale superiore a 6 CV (beni

sicuramente non di lusso), rispetto ad "altre categorie di beni quali

le imbarcazioni da diporto con motore di lunghezza oltre 12 ed entro

15 metri, nonché per la disparità di trattamento che deriva dalle

modalità di quantificazione dell'imposta stabilite dal comma 2-bis

del citato art. 8, modalità che colpiscono in misura

proporzionalmente maggiore i possessori di motocicli";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;

Considerato che la questione è stata già esaminata dalla Corte

che, con ordinanza n. 475 del 1994, l'ha ritenuta manifestamente

infondata, in quanto è riservata alla discrezionalità del

legislatore la determinazione degli indici di capacità contributiva

e della conseguente entità dell'onere tributario, salvo i controlli

di legittimità sotto il profilo della palese arbitrarietà e

irrazionalità, che, nella specie, non possono reputarsi sussistenti;

che, pertanto, la questione, in mancanza di profili e argomenti

nuovi, atti ad indurre in diverso avviso, deve anche questa volta

dichiararsi manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a-bis), e comma 2-bis,

del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in

materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché

disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14

novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53

della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di

Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:355 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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