Corte costituzionale

Ordinanza n. 354/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1987 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 9r.d. 148/1931
  • art. 18r.d. 148/1931

citata

  • art. 7d.P.R. 315/1977

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 9 della legge

primo febbraio 1978, n. 30 (Princìpi per la formazione dei

regolamenti aziendali per gli avanzamenti e promozioni) e 18 del

Regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento

delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del

lavoro con quelle sul trattamento giuridico economico del personale

delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di

concessione) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 luglio 1983 dal Pretore di Pisa nel

procedimento civile vertante tra Paganelli Fosco e s.p.a. S.I.T.A. ed

altri, iscritta al n. 749 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 342 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 30 luglio 1983 dal Pretore di Pisa nel

procedimento civile vertente tra Gori Gino e l'A.C.I.T., iscritta al

n. 796 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1984;

3) ordinanza emessa il 16 novembre 1983 dal Pretore di Firenze

nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Mantellini Emanuela ed

altra e l'A.T.A.F., iscritta al n. 570 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 dell'anno

1984;

4) ordinanza emessa il 2 maggio 1984 dal Pretore di Pisa nel

procedimento civile vertente tra Turellini Tullio e l'A.C.I.T.,

iscritta al n. 938 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19- bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di costituzione dell'A.T.A.F. e dell'A.C.I.T.,

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto che: I a) con ordinanza emessa il 5 luglio 1983

(comunicata il 13 e notificata il 14 successivi; pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1983 e iscritta al n. 749

R.O. 1983) nella controversia promossa da Paganelli Fosco nei

confronti della società S.I.T.A. - Società Italiana Trasporti

Automobilistici s.p.a., dell'A.C.I.T. - Azienda Consorziale

interprovinciale di Pisa e del Consorzio Ferrotramviario di Pisa -

Livorno, presso i quali asseriva di aver svolto mansioni superiori a

quelle di inquadramento, per chiedere la dichiarazione dell'obbligo

della S.I.T.A. di inquadrarlo al terzo livello funzionale di cui alla

legge primo febbraio 1978, n. 30 come capo ufficio o ispettore al

movimento per il periodo aprile 1979-31 dicembre 1980 (con

corresponsione, per tale periodo, del relativo trattamento

economico), e dell'obbligo dell'A.C.I.T. e/o del Consorzio

Ferrotramviario di Pisa - Livorno di inquadrarlo al terzo livello con

diritto al trattamento economico per il periodo successivo al 31

dicembre 1980, il Pretore di Pisa, in funzione di giudice del lavoro,

ha dichiarato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost.,

non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9 (Principi per la formazione dei

regolamenti aziendali per gli avanzamenti e promozioni) della legge

primo febbraio 1978, n. 30 (Tabelle nazionali delle qualifiche del

personale addetto ai pubblici servizi di trasporto); I b) avanti la

Corte nessuna delle parti si è costituita ma ha spiegato intervento

per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale

dello Stato argomentando e concludendo nell'atto depositato il 30

dicembre 1983 per la non fondatezza della proposta questione; II a)

con ordinanza emessa il 30 luglio 1983 (notificata e comunicata il

successivo 10 agosto; pubblicata nella G.U. n. 60 del 29 febbraio

1984 e iscritta al n. 796 R.O. 1983) nella controversia tra Gori Gino

e l'A.C.I.T., il Pretore di Pisa, in funzione di giudice del lavoro,

ha dichiarato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost.,

non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9 l. primo febbraio 1978, n. 30, nonché

dell'art. 18 Regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148

(Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti

collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico

del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna

in regime di concessione); II b) avanti la Corte nessuna delle parti

si è costituita, ma ha spiegato intervento per il Presidente del

Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato argomentando

e concludendo nell'atto 19 marzo 1984, depositato lo stesso giorno,

per la non fondatezza della proposta questione; III a) con ordinanza

emessa il 16 novembre 1983 (redatta a norma dell'art. 7 d.P.R. 23

maggio 1977, n. 315, dall'uditore giudiziario Filippo Lamanna;

notificata il 6 e comunicata l'8 del mese di marzo 1984; pubblicata

nella G.U. n. 294 del 24 ottobre 1984, e iscritta al n. 570 R.O.

1984) nelle controversie promosse da Mantellini Emanuela e Biancalani

Maria Grazia, dipendenti dell'A.T.A.F. (Azienda trasporti autolinee

fiorentine), per il riconoscimento del diritto alla superiore

qualifica, il Pretore di Firenze, in funzione di giudice del lavoro,

ha sollevato d'ufficio e, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost.,

ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 18 (Regolamento allegato A) al r.d. 8

gennaio 1931 n. 148) e 9 l. primo febbraio 1978, n. 30; III b) avanti

la Corte si sono costituiti per l'A.T.A.F. gli avv.ti Nicola Pinto e

Antonio De Majo giusta procura in margine alle deduzioni depositate

il 30 marzo 1984, nelle quali hanno esposto la vicenda e il contenuto

della ordinanza di rimessione riservando alla memoria e alla

discussione la trattazione della questione di costituzionalità, e ha

spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri

l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo per la

non fondatezza della questione nell'atto 11 giugno 1984, depositato

il successivo 14; IV a) con ordinanza emessa il 2 maggio 1984

(notificata e comunicata il successivo 24; pubblicata nella G.U. n.

19- bis del 23 gennaio 1985, ed iscritta al n. 938 R.O. 1984) nella

controversia tra Torellini Tullio e l'A.C.I.T., il Pretore di Pisa in

funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato rilevante e, in

riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 l. primo

febbraio 1978, n. 30; IV b) avanti la Corte si sono costituiti per

l'A.C.I.T. gli avv.ti Renato Tortolla e Giacomo Bomboi giusta delega

in margine della comparsa depositata il 22 maggio 1984, con la quale

hanno argomentato e concluso per la declaratoria di manifesta

infondatezza e, in ipotesi, di irrilevanza (o quanto meno per

insufficiente dimostrazione della rilevanza) della proposta

questione, e ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio

dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e

concludendo con atto 30 gennaio 1985, depositato il 6 febbraio 1985,

per la declaratoria d'infondatezza della questione; V) nell'adunanza

del 30 settembre 1987 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha

svolto congiunta relazione sui quattro incidenti;

Considerato che, riuniti per continenza obiettiva i quattro

incidenti, la questione di legittimità che li accomuna è da

dichiarare manifestamente infondata perché già giudicata da questa

Corte non fondata con sent. 27 novembre 1984, n. 257 sulla base di

motivi che resistono ai motivi dei giudici a quibus;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i quattro incidenti, dichiara manifestamente non fondata la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 l. primo

febbraio 1978, n. 30 (Principi per la formazione dei regolamenti

aziendali per gli avanzamenti e promozioni) e 18 Regolamento allegato

A a r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla

disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle

sul trattamento giuridico economico del personale delle ferrovie,

tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione)

rilevata, in riferimento agli artt. 3, 35, 36 Cost., con ordinanze 5

luglio 1983 (n. 749/1983), 30 luglio 1983 (n. 796/1983) e 2 maggio

1984 (n. 938/1984) dal Pretore di Pisa in funzione di giudice del

lavoro, e 16 novembre 1983 (n. 570/1984) dal Pretore di Firenze in

funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 35

Cost.; questione giudicata non fondata con sent. 27 novembre 1984, n.

257.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:354 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari