Corte costituzionale

Ordinanza n. 353/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1993 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e

donazioni), promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre 1991 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Catania sul ricorso proposto

da Nicosia Giuseppe contro l'Ufficio del Registro Successioni di

Catania, iscritta al n. 112 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza del 10 ottobre 1991 (pervenuta il 3

marzo 1993) la Commissione tributaria di Catania, adita con ricorso

di Leanza Giovanni avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta di

successione, ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 nella parte, in cui

stabilendo l'applicazione dell'imposta globale con aliquote progressive a scaglioni da applicarsi sull'intero asse e non sulle singole

quote ereditarie, postula una violazione della capacità contributiva

del singolo beneficiario;

che secondo il giudice rimettente la massa non è soggetto di

diritto tributario, né in particolare è soggetto passivo

dell'imposta successoria, atteso che l'art. 5 del d.P.R. 637/72 fà

riferimento esclusivamente agli eredi, ai legatari ed ai donatari;

sicché sono questi ultimi in ogni caso a scontare effettivamente

l'imposta sul valore globale con una aliquota che è quella relativa

al complessivo coacervo trasferito e pertanto debbono pagare un

importo superiore a quello che si otterrebbe applicando l'imposta a

quanto singolarmente trasferito;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione sia dichiarata manifestamente infondata come già

fatto dalla Corte da ultimo con le ordinanze n. 222 del 1989 e n. 179

del 1992.

Considerato che l'eccezione si appalesa manifestamente infondata

poiché, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare (ordd. nn.

222 del 1989, 211 del 1990 e 179 del 1992), "l'imposizione tributaria

inerente alla successione è in diretto collegamento con il

patrimonio ereditario unitariamente considerato, colpendo, cioè,

l'eredità come tale indipendentemente dal trasferimento di

ricchezza";

che il giudice rimettente non introduce alcun nuovo e diverso

profilo di valutazione che induca la Corte a modificare la sua

giurisprudenza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637

(Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla

Commissione tributaria di primo grado di Catania, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1993.

Il Presidente: GRECO

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:353 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari