Corte costituzionale

Ordinanza n. 352/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1993 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6d.P.R. 604/1973

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 604 (Revisione degli estimi e del classamento del

catasto terreni e del catasto edilizio urbano) e dei DD.MM. 20

gennaio 1990 (Revisione generale degli estimi del catasto edilizio

urbano) e 27 settembre 1991 (Determinazione delle tariffe di estimo

delle unità immobiliari urbane per l'intero territorio nazionale),

promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1992 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Piacenza sul ricorso proposto da Soresi

Rosa contro l'U.T.E. di Piacenza, iscritta al n. 483 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visti l'atto di costituzione di Soresi Rosa, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1993 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da un contribuente

avverso l'asserita illegittima attribuzione della rendita catastale

di un immobile urbano - di cui si chiedeva, previa disapplicazione

degli atti generali relativi alla formazione della nuova tariffa

d'estimo, dichiararsi la nullità o, in subordine, la riduzione - la

Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, con ordinanza

emessa il 23 aprile 1992, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 604

(Revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e del

catasto edilizio urbano) "nella parte in cui sembra consentire al

Ministro delle finanze di dare generale applicazione degli artt. 28 e

29 del d.P.R. 1° dicembre 1949 n. 1142", nonché, "in via derivata,

dei DM 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991", in riferimento agli

artt. 3 e 53 della Costituzione;

che nell'ordinanza di rimessione si sostiene: a) che con decreto

del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 è stata autorizzata la

revisione delle tariffe d'estimo, poi emanata con successivo decreto

dello stesso Ministro in data 27 settembre 1991; b) che, per il

procedimento di revisione di dette tariffe, i decreti citati hanno

fatto riferimento al "valore di mercato ordinariamente ritraibile"

per gli immobili a destinazione ordinaria (categorie A, B e C) e "al

valore ordinario (recte: unitario) di mercato, come media dei valori

riscontrati nel biennio 1988-89" per gli immobili a destinazione

speciale o particolare (categorie D ed E); c) che la rendita è stata

ricavata applicando ai detti valori lo stesso tasso di interesse per

tutti gli immobili appartenenti alla stessa categoria"; d) che è

stato quindi utilizzato un criterio "facendo generale applicazione -

ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 604 - degli

artt. 28 e 29 del d.P.R. 1° dicembre 1949 n. 1142, che lo prevedono

invece in via di eccezione";

che, ad avviso del giudice a quo, detto "procedimento" avrebbe

comportato che "le obbligazioni tributarie relative agli immobili non

siano collegate alla capacità contributiva, ma ad un valore

convenzionale e presuntivo", e che di conseguenza le norme impugnate

non sarebbero rispettose dell'art. 53 della Costituzione. perché

introdurrebbero "di fatto una tassa patrimoniale sugli immobili";

che si è costituita in giudizio la parte privata, aderendo alle

considerazioni espresse nell'ordinanza di rinvio;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, per

il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, rilevando,

preliminarmente, la inammissibilità di tutte le questioni, sia di

quelle riferite ai decreti ministeriali sopra citati e cioè "ad atti

di amministrazione non legislativi", non sindacabili in un giudizio

di costituzionalità, sia di quella concernente l'art. 6 del d.P.R.

n. 604 del 1973, per difetto di motivazione, e, nel merito,

sostenendone l'infondatezza poiché nel sistema tributario

"l'indicatore di capacità contributiva" non è costituito solo dal

reddito, specie in epoche in cui la pressione fiscale deve

necessariamente essere elevata, ed è addirittura doveroso affiancare

ad esso altri indicatori di ricchezza, quale il possesso di cespiti

patrimoniali, già utilizzato dal legislatore per diverse imposte

(imposta sulle successioni, imposta di registro sui trasferimenti

immobiliari e di aziende, imposta sulle società anteriore al 1974,

imposta sui fondi di investimento "aperti", ecc.); il che, d'altra

parte, corrisponde ad una corretta applicazione del principio della

progressività tributaria (art. 53, secondo comma, della

Costituzione).

Considerato che i decreti ministeriali impugnati non possono

essere sottoposti al sindacato della Corte, in quanto atti privi di

forza di legge, e pertanto la questione di legittimità

costituzionale ad essi riferita è manifestamente inammissibile (v.

da ultimo, sentenza n. 23 del 1989);

che, per quanto concerne l'altra questione relativa all'art. 6

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604 - che, ad avviso del giudice a

quo, costituirebbe la base legislativa dei predetti decreti

ministeriali e che avrebbe consentito, in concreto, per la

determinazione delle nuove tariffe d'estimo, l'applicazione in via

generale di criteri che invece la disciplina precedente, ivi

richiamata, e specificamente gli artt. 28 e 29 del d.P.R. 1° dicembre

1949, n. 1142 considerano soltanto in via di eccezione - va rilevato

che, per effetto dell'art. 2 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16

convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75 - che

è l'ultimo di una serie di decreti legge non convertiti (nn. 298,

348, 388, 455 del 1992) - è mutato il quadro normativo che il

giudice a quo è chiamato ad applicare e pertanto gli vanno

restituiti gli atti per un nuovo esame della rilevanza di detta

questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dei decreti del Ministro delle finanze 20

gennaio 1990 (Revisione generale degli estimi del catasto edilizio

urbano) e 27 settembre 1991 (Determinazione delle tariffe d'estimo

delle unità immobiliari urbane per l'intero territorio nazionale)

sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla

Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, con l'ordinanza

indicata in epigrafe;

Ordina la restituzione degli atti alla predetta Commissione

tributaria per un nuovo esame della rilevanza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 604 (Revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni

e del catasto edilizio urbano).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:352 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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