Corte costituzionale

Ordinanza n. 351/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1993 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,

del decreto legge 26 maggio 1992, n. 298 (Disposizioni concernenti

l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta

sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti

correnti interbancari, agevolazioni tributarie e per incentivare

l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione

dei gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e

finanziarie), promossi con ordinanze emesse il 5 giugno 1992 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Perugia sui ricorsi proposti

da Mencacci Luigi ed altri contro l'Ufficio tecnico erariale di

Perugia, iscritte ai nn. da 447 a 464 del registro ordinanze 1992 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visti l'atto di costituzione di Mencacci Luigi nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1993 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con 18 ordinanze (da n. 447 a n. 464 R.O.) di

identico contenuto - emesse tutte il 5 giugno 1992 su altrettanti

ricorsi proposti avverso l'applicazione, da parte dell'Ufficio

tecnico erariale di Perugia, delle tariffe d'estimo del catasto

edilizio urbano determinate con decreto del Ministro delle finanze 27

settembre 1991, emanato in attuazione del precedente decreto

ministeriale 20 gennaio 1990 - la Commissione tributaria di primo

grado di Perugia ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 77 della

Costituzione, dell'art. 2, comma 1, del decreto legge 26 maggio 1992,

n. 298 (Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta

e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri

frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari,

agevolazioni tributarie e per incentivare l'abbattimento delle

emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto,

nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie), che ha

attribuito "forza di legge" ai criteri fissati con i predetti decreti

ministeriali, in base ai quali le nuove tariffe e le nuove rendite

sono state determinate sulla base del "valore unitario di mercato

ordinariamente ritraibile,", cioè sulla base del valore venale

dell'immobile, anziché sulla base del valore locativo;

che nelle ordinanze di rimessione si sostiene che la norma

impugnata, da un canto, non sarebbe sorretta dalle ragioni di

necessità e d'urgenza che solo legittimano l'adozione di un

provvedimento legislativo urgente; dall'altro, interpreterebbe

autenticamente una precedente norma di legge (art. 4, comma 4, della

legge 29 dicembre 1990, n. 405) nel "senso distorto" datole dal

Ministro con i suoi decreti, senza alcun riferimento alla normativa

catastale, di cui alla legge n. 1249 del 1939 e al e al d.P.R. n.

1142 del 1949, i cui criteri di valutazione sono stati completamente

modificati; in terzo luogo violerebbe il diritto di difesa perché

interferirebbe con provvedimenti giurisdizionali che hanno già

disapplicato o annullato i decreti ministeriali citati; ed infine non

rispetterebbe il principio di ragionevolezza, "contrapposto al

sospetto di arbitrarietà", ricavabile dall'art. 3 della

Costituzione;

che si è costituita, in uno dei giudizi, la parte privata

aderendo alle considerazioni espresse nell'ordinanza di rimessione

(reg. ord. n. 447 del 1992), mentre è intervenuto in tutti i giudizi

il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite

dell'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che le ordinanze di rimessione, rivolte tutte avverso

la medesima disposizione legislativa, sottopongono alla Corte

identica questione e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti

per essere decisi con un'unica pronuncia;

che il decreto legge 26 maggio 1992, n. 298 non è stato

convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal

comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 174 del 25 luglio

1992;

che, quindi, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte

(vedi, da ultimo, le ordinanze nn. 292, 229, 116 e 51 del 1993), la

questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del

decreto legge 26 maggio 1992, n. 298 (Disposizioni concernenti

l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta

sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti

correnti interbancari, agevolazioni tributarie e per incentivare

l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione

del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e

finanziarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 77

della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di

Perugia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:351 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari