Corte costituzionale

Ordinanza n. 349/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1995 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 11legge 413/1991

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 9,

della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le

basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare

l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione

obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare

il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari

pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di

amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza

fiscale e del conto fiscale), promossi con sei ordinanze in data 12

luglio 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Palermo,

iscritte ai nn. 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del registro ordinanze 1995 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di Federico Maria Petyx e di Maria

Grazia Petyx nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore

Massimo Vari;

Uditi l'Avvocato Leonardo Perrone per Federico Maria Petyx e per

Maria Grazia Petyx e l'Avvocato dello Stato Carlo Bafile per il

Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, con sei ordinanze di contenuto identico emesse il 12

luglio 1994 (R.O. nn. 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del 1995), nei giudizi

sui ricorsi proposti rispettivamente da Federico Maria Petyx (R.O.

nn. 34, 35 e 36) e Maria Grazia Petyx (R.O. nn. 37, 38 e 39) avverso

il silenzio rifiuto dell'Intendenza di finanza di Palermo in ordine

alla istanza di rimborso dell'imposta versata sulle plusvalenze,

relative alle somme percepite nel 1991 a titolo di indennità - in

seguito ad occupazione espropriativa d'urgenza di terreni, avvenuta

il 22 marzo 1975, divenuta successivamente illegittima per decorrenza

del quinquennio e causa di un contenzioso definito con sentenza

intervenuta nell'anno 1990 - la Commissione tributaria di primo grado

di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in

riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

che il remittente, premesso che la disposizione denunciata

assoggetta retroattivamente ad imposizione fiscale le indennità

percepite in conseguenza di atti volontari o provvedimenti emessi

successivamente al 31 dicembre 1988, rileva che, nella fattispecie,

l'imposizione fiscale incide "su importi che non sono fonte di

insolita ricchezza, bensì un ricavo di un mero recupero a conforto

di un soppiantamento operato da parte di un ente pubblico su un

privato bene", con carenza di "quel presupposto di prelievo

impositivo su un vero e proprio produttore di ricchezza, cadendo

così il requisito soggettivo per quel tributo";

che si osserva, inoltre, che "un evento passato non può

costituire un attuale rivelatore di ricchezza", quando esso si sia

verificato in un tempo remoto, in cui non era neanche prevedibile

l'istituzione della imposizione;

che si sono costituite le parti private che, nell'assumere

l'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata, hanno

chiesto che la Corte con sentenza interpretativa di rigetto, dichiari

- ancorché la percezione delle somme sia avvenuta nel 1991 - non

applicabile al caso di specie la norma di cui all'art. 11, comma 9,

della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sia perché si tratta di

occupazione acquisitiva illegittima, sia perché la stessa si sarebbe

verificata nel 1980, a seguito di decreti di occupazione del 1975;

che, nel giudizio, è intervenuto altresì il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che i giudizi, promossi con ordinanze di contenuto

identico, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che le ordinanze di rimessione, sono, in punto di rilevanza

della questione ai fini del decidere, prive del benché minimo cenno

di motivazione;

che, d'altro canto le parti private sollevano in ordine alla

disposizione impugnata problemi applicativi, che spetta non a questa

Corte, bensì al giudice a quo, risolvere; problemi che incidono

anche sulla rilevanza della proposta questione;

che, pertanto, la questione, così come prospettata, è

manifestamente inammissibile;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 9, della

legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi

imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività

di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei

beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e

per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega

al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per

reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del

conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Palermo

con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:349 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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