Corte costituzionale

Ordinanza n. 345/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/06/1989 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legge 8

febbraio 1988, n. 26 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale

carenza di disponibilità abitative), convertito in legge 8 aprile

1988, n. 108, promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1988 dal

Pretore di Noto nel procedimento civile vertente tra Belforte Amalia

e Villari Cecilia, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima

serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione

all'esecuzione di un provvedimento di rilascio di un immobile ad uso

abitativo, il Pretore di Noto, con ordinanza del 17 novembre 1988, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 42 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 8 febbraio 1988, n.

26, convertito in legge 8 aprile 1988, n. 108, nella parte in cui,

richiamando l'art. 1, primo comma, del d.-l. n. 708 del 1986,

individua l'ambito territoriale di applicazione della disposta

sospensione dell'esecuzione degli sfratti in base alla delibera del

CIPE del 30 maggio 1985, anziché alla successiva delibera n. 152

dell'8 aprile 1987;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, domandando che la questione sia dichiarata inammissibile o, in

subordine, infondata;

Considerato che l'efficacia temporale della norma impugnata è

cessata il 31 dicembre 1988;

che è pure scaduta la successiva proroga al 30 aprile 1989

dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso

abitativo, disposta dall'art. 1 del d.-l. n. 551 del 1988, convertito

nella legge n. 61 del 1989, nel cui ambito normativo, del resto, non

era incluso il Comune di Noto;

che pertanto la sollevata questione di costituzionalità risulta

attualmente irrilevante per la definizione del giudizio a quo;

Visti gli artt. 26 della legge 12 marzo 1953, 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 8 febbraio

1988, n. 26 convertito nella legge 8 aprile 1988, n. 108 (Misure

urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità

abitative), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 42 della

Costituzione, dal Pretore di Noto con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:345 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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