Corte costituzionale

Ordinanza n. 343/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/2002 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza

degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge

23 ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza emessa il 26 marzo

2001 dalla Commissione tributaria provinciale di Biella sul ricorso

proposto da S.S. Max Eric di Donati e Lavagno contro comune di

Biella, iscritta al n. 577 del registro ordinanze 2001 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 26 marzo 2001, la

Commissione tributaria provinciale di Biella ha sollevato, in

riferimento agli artt. 24 e 53 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli

enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre

1992, n. 421), "laddove non consente al contribuente [...] di

dichiarare un valore inferiore a quello risultante dal calcolo

aritmetico";

che, ad avviso del rimettente, la norma impugnata, prevedendo

che, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore imponibile ai

fini I.C.I. è costituito da quello che risulta applicando

all'ammontare delle rendite catastali, vigenti al 1 gennaio dell'anno

di imposizione, i moltiplicatori determinati ai sensi dell'art. 52,

ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti

l'imposta di registro, si porrebbe in contrasto sia con il diritto di

difesa, in quanto precluderebbe al contribuente la dimostrazione

dell'effettivo valore dell'immobile, sia con il principio di

capacità contributiva, comportando l'applicazione dell'imposta "su

un valore determinato in base a criteri astratti";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o di

infondatezza della questione;

che - per quanto riguarda il parametro di cui all'art. 53

della Costituzione - la parte pubblica ricorda innanzitutto che

identica questione è stata dichiarata non fondata con sentenza

n. 111 del 1997;

che, comunque, la determinazione del valore imponibile basata

sulla rendita catastale con applicazione di moltiplicatori non

contrasterebbe di per sé con il principio di capacità contributiva,

rispondendo ad una scelta non irragionevole del legislatore dettata

da evidenti esigenze applicative dell'imposta;

che l'accertata legittimità del criterio legale di

determinazione della base imponibile dell'I.C.I. renderebbe priva di

consistenza anche la censura di violazione del diritto di difesa del

contribuente;

che al contribuente sarebbe, comunque, riconosciuta piena

tutela giurisdizionale avverso gli atti attributivi o modificativi

della rendita catastale.

Considerato che questione identica a quella prospettata

dall'odierno rimettente è stata dichiarata non fondata - in

riferimento all'art. 53 della Costituzione - con sentenza n. 111 del

1997;

che in tale sentenza si afferma, tra l'altro, che il ricorso,

per l'accertamento del valore imponibile, a criteri di determinazione

legale basati - per evidenti ragioni di uniformità e semplificazione

dell'accertamento - sui dati catastali non è di per sé in contrasto

con l'evocato parametro costituzionale;

che non sussiste, quindi, nemmeno la denunciata violazione

dell'art. 24 della Costituzione, considerando anche che la tutela

giurisdizionale del contribuente è assicurata dalla possibilità di

impugnazione degli atti attributivi o modificativi della rendita

catastale, riconosciuta dall'art. 74 della legge 21 novembre 2000,

n. 342 (Misure in materia fiscale), anche con riferimento ad atti

emanati anteriormente al 1 gennaio 2000 e già divenuti definitivi;

che la questione va, pertanto, dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli

enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre

1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 53 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Biella con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:343 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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