Corte costituzionale

Ordinanza n. 343/1997

Altra decisione · depositata il 14/11/1997 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5legge 1578/1933

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del r.d.-l.

27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato

e procuratore), convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio

1934, n. 36, promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1996 dal

pretore di Enna, nel procedimento penale a carico di De Pasquale

Giuseppe ed altro, iscritta al n. 975 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale, il pretore di

Enna, dopo aver invitato l'imputato, che aveva nominato quale

difensore di fiducia un procuratore legale esercente la professione

presso altro distretto, ad indicare un nuovo difensore, ai sensi

dell'art. 5 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle

professioni di avvocato e procuratore), convertito, con

modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, che consente ai

procuratori legali di esercitare la professione esclusivamente

davanti agli uffici giudiziari del distretto in cui è compreso

l'ordine circondariale presso il quale sono iscritti, a seguito della

reiterazione da parte dell'imputato della precedente nomina, ha

sollevato, con ordinanza del 5 giugno 1996 (r.o. n. 975 del 1996),

questione di legittimità costituzionale della citata norma;

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione impugnata

violerebbe anzitutto l'art. 24 della Costituzione per lesione del

diritto di difesa dell'imputato, cui sarebbe impedito di scegliere il

legale di propria fiducia;

che essa, inoltre, opererebbe, in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, una irragionevole discriminazione sia tra gli stessi

procuratori legali, avendo l'iscritto in un distretto più ampio

maggiori opportunità di esercizio della professione, sia tra

procuratori legali ed avvocati, potendo solo questi ultimi esercitare

la professione sull'intero territorio nazionale;

che, infine, sarebbe vulnerato l'art. 16 della Costituzione, in

quanto si limiterebbe la libera circolazione delle persone, di cui

sarebbe corollario indefettibile la esplicazione di attività

lavorativa in tutto il territorio nazionale;

Considerato che, successivamente alla proposizione della questione

di legittimità costituzionale (che, peraltro, in riferimento a

parametri costituzionali parzialmente differenti, era già stata

dichiarata non fondata con la sentenza n. 61 del 1996), è entrata in

vigore la legge 24 febbraio 1997, n. 27 (Soppressione dell'albo dei

procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione

forense), che, nell'unificare le due categorie degli avvocati e dei

procuratori legali, ha abrogato, all'art. 6, comma 1, una serie di

disposizioni, tra le quali quella impugnata;

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al

giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza della

questione, alla stregua della citata sopravvenuta normativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Enna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:343 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari