Corte costituzionale

Ordinanza n. 341/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/2000 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3legge 662/1996

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 193

a 203 della legge 13 (recte: 23) dicembre 1996, n. 662 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza

emessa il 25 febbraio 1998 dalla Commissione tributaria provinciale

di Roma sul ricorso proposto da Paci Eliseo contro la Direzione

regionale delle entrate del Lazio, iscritta al n. 66 del registro

ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione di Paci Eliseo, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2000 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Uditi l'avvocato Mario Tonucci per Paci Eliseo e l'avvocato dello

Stato Maria Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio attinente al rimborso del

contributo straordinario per l'Europa, la Commissione tributaria

provinciale di Roma, condividendo i rilievi mossi dal ricorrente, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 193 a

203, della legge 13 (recte: 23) dicembre 1996, n. 662 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), prevedenti l'istituzione

per il 1996 dell'anzidetto contributo straordinario;

che, secondo il giudice a quo il nuovo tributo colpirebbe

principalmente determinate fasce di reddito, esonerando quelle al di

sotto di una certa soglia, con la conseguenza che il criterio alla

base del contributo straordinario risulterebbe, in tal modo, difforme

da quello concretizzato con la imposizione generale sui redditi

(IRPEF, IRPEG, ecc.), pur incidendo sullo stesso reddito imponibile;

che verrebbe, così, violato il criterio della progressività

della imposizione fiscale, della uguaglianza e della universalità

della imposizione, nonché della necessaria aderenza alla capacità

contributiva;

che, ad avviso del giudice rimettente, la normativa in

questione interferirebbe con il principio della capacità

contributiva anche sotto il profilo della retroattività della

imposizione, senza, peraltro, alcuna razionale giustificazione;

che, infatti, nel caso di specie, un reddito di un soggetto

contribuente, che è già assoggettato alla imposta generale sul

reddito, verrebbe ad essere sottoposto ad una ulteriore

contribuzione;

che nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la parte

privata, ricorrente nel giudizio a quo la quale ha insistito per la

declaratoria di incostituzionalità della norma impugnata ed ha

sottolineato che il meccanismo di incidenza del tributo in questione

colpirebbe, in particolare modo, una ristretta fascia reddituale,

mentre la maggior parte delle fasce di reddito ne rimarrebbero

esenti; queste ultime, peraltro, non necessariamente avrebbero una

capacità contributiva minima, giacché l'imposta, così come è

strutturata, finirebbe per esentare livelli di capacità contributiva

media, con una concentrazione del carico tributario specifico su una

minoranza della platea dei contribuenti, con conseguente violazione

del principio di capacità contributiva soggettiva sotto il profilo

sia della universalità e della generalità del concorso, sia della

uguaglianza e della razionalità della norma;

che, in relazione alla lamentata retroattività della

normativa in questione, la parte privata, dopo aver richiamato gli

orientamenti della Corte sull'argomento, sottolinea come, nella

specie, non ricorrerebbero le ragioni di giustificazione di tale

efficacia retroattiva, rinvenute dalla giurisprudenza in casi

precedenti, in quanto il contributo straordinario, andando a colpire

un reddito già tassato, non potrebbe connotarsi per prevedibilità e

logicità;

che, nel giudizio introdotto con l'ordinanza di cui sopra, è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il

patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso

per la infondatezza della questione, osservando, in particolare, che

il confronto è fatto tra imposte di diversa natura, una delle quali,

peraltro, con carattere di straordinarietà, per cui il principio di

uguaglianza non risulterebbe violato;

che, nella memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, si

aggiunge che non sussisterebbe la dedotta retroattività della norma,

in quanto il contributo è riferito ad un reddito che ancora non

sarebbe maturato; peraltro, la retroattività sarebbe incompatibile

con l'art. 53 della Costituzione solo quando la norma sopravviene

dopo molti anni dall'avveramento del presupposto, quando, cioè, si

siano disperse le risorse della capacità contributiva;

che, nell'imminenza della data fissata per l'udienza

pubblica, la parte privata ha presentato una memoria, con la quale

insiste nelle proprie conclusioni, ponendo l'accento sul modo

discriminatorio con cui le norme denunciate, attraverso il meccanismo

delle esenzioni e delle detrazioni, inciderebbero sui contribuenti,

recando violazione al principio di universalità della obbligazione

tributaria;

che nella anzidetta memoria si sottolinea come la lamentata

retroattività della norma non trovi giustificazione né sotto il

profilo della prevedibilità, né, tanto meno, sotto quello della

ragionevolezza, in quanto sarebbe una norma "impositiva, innovativa,

costitutiva di un prelievo aggiuntivo sul reddito soggettivo, già

assoggettato all'imposta generale";

che anche l'Avvocatura generale dello Stato, in prossimità

della pubblica udienza, ha prodotto una memoria, con la quale ha

ribadito le conclusioni già rassegnate, sottolineando che i principi

di progressività ed universalità dell'imposizione tributaria

sarebbero del tutto inconferenti; il primo, perché va riferito

all'intero sistema tributario e non al singolo tributo; il secondo,

strettamente correlato alla capacità contributiva, perché sta ad

indicare il diverso concetto, secondo cui tutti coloro che sono in

possesso dell'attitudine economica a sottostare al tributo, devono

concorrere alla copertura della spesa della collettività;

che, in ordine all'asserita retroattività della imposizione

in esame, premesso il suo carattere straordinario, la memoria

dell'Avvocatura generale dello Stato osserva che la dissociazione

temporale tra la norma istitutiva ed il verificarsi del fatto assunto

quale presupposto impositivo presenterebbe un intervallo temporale

estremamente breve, tale da fondare la ragionevole presunzione della

permanenza delle risorse prodotte, nel pieno rispetto della effettiva

capacità contributiva del contribuente.

Considerato che l'ordinanza si basa su di un presupposto inesatto

cioè che l'imposizione tributaria debba essere necessariamente

uniforme tra imposte (diverse) che colpiscono lo stesso reddito,

indipendentemente dal carattere ordinario o straordinario della

singola imposta e della sua ricorrenza e finalità;

che l'art. 53 della Costituzione deve essere interpretato in

modo unitario e coordinato, e non per preposizioni staccate ed

autonome le une dalle altre;

che, infatti, la universalità della imposizione, desumibile

dalla espressione testuale "tutti" (cittadini o non cittadini, in

qualche modo con rapporti di collegamento con la Repubblica

italiana), deve essere intesa nel senso di obbligo generale,

improntato al principio di eguaglianza (senza alcuna delle

discriminazioni vietate: art. 3, primo comma, della Costituzione), di

concorrere alle "spese pubbliche in ragione della loro capacità

contributiva" (con riferimento al singolo tributo ed al complesso

della imposizione fiscale), come dovere inserito nei rapporti

politici in relazione all'appartenenza del soggetto alla

collettività organizzata;

che, nello stesso tempo, la Costituzione non impone affatto

una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e

proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria; ma

esige invece un indefettibile raccordo con la capacità contributiva,

in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, come

svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del

principio di eguaglianza, collegato al compito di rimozione degli

ostacoli economico-sociali esistenti di fatto alla libertà ed

eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà

politica, economica e sociale (artt. 2 e 3 della Costituzione);

che si ravvisano manifesti elementi di completa

differenziazione di tipologia - rispetto all'IRPEF - del contributo

per l'Europa: imposizione straordinaria ed una tantum seguita da

impegno politico di un parziale futuro rimborso - poi realizzato per

il 60%, a due anni esatti di distanza, con la legge 23 dicembre 1998,

n. 448 -, in modo da costituire, in parte, un mero anticipo forzoso;

imposizione esclusivamente "finalizzata all'adeguamento dei conti

pubblici ai parametri previsti dal Trattato di Maastricht",

obiettivo, peraltro, facilmente prevedibile in relazione alla

deficitaria situazione finanziaria in Italia; imposizione con indice

di riferimento ai redditi del 1996, già assoggettati ad IRPEF,

comunque non compensabile né detraibile rispetto ad altre imposte,

tasse e contributi; imposizione con criteri che dovevano tenere

presenti le capacità contributive residue rispetto all'intero onere

tributario, con particolare considerazione delle situazioni familiari

e dei redditi di lavoro ed assimilati, con un meccanismo consono alla

qualità di contribuente (persona fisica) e delle sue imprescindibili

esigenze economiche e sociali;

che di conseguenza appaiono non manifestamente irragionevoli

né arbitrarie le scelte legislative di introdurre, rispetto alle

altre imposte sul reddito, differenziate disposizioni in ordine al

minimo imponibile, in modo da escludere qualsiasi aggravio impositivo

sulla fascia bassa fino a L. 7.200.000 nonché su quella

immediatamente contigua attraverso il meccanismo delle detrazioni

operanti in modo indifferenziato, in relazione a scaglioni di

reddito, con aliquote progressive, in ordine a detrazioni legate alla

situazione personale familiare e al rapporto di lavoro o generali per

ogni contribuente tenuto all'imposta, in modo da ridurre o escludere

il carico per le fasce con capacità contributiva tutt'altro che

elevata;

che egualmente manifestamente infondate sono le altre censure

relative alla retroattività della norma, correlate sempre alla

capacità contributiva, in quanto, nella specie, si tratta di

imposizione, che assume come riferimento il reddito relativo a un

anno (1996), ancora in corso al momento della imposizione, ed ha le

speciali finalità e caratteristiche sopra enunciate;

che sia per il suo immediato contesto temporale, sia per le

modalità di pagamento, non era irragionevole la previsione

legislativa di persistenza della capacità contributiva in relazione

alla particolare conformazione delle fasce di contribuenti colpite;

che, su un piano più generale, non è inibito al

legislatore, al di fuori della norma penale, di emanare norme con

efficacia retroattiva, a condizione che la retroattività trovi

adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si

ponga in contrasto con altri valori o interessi costituzionalmente

protetti (sentenze nn. 416 e 229 del 1999);

che è evidente che, nel caso in esame, non si tratta di

tassazione di specifici atti od operazioni o transazioni economiche e

commerciali, per le quali, invece, si potrebbero delineare, sotto il

profilo della non ragionevolezza, problemi di affidamento e di

retroattività, quando la tassazione incida sul passato, con aggravio

impositivo rispetto a specifici rapporti ormai definiti ed esauriti,

tra le parti, anche dal punto di vista economico;

che per quanto riguarda il parametro dell'art. 23 Cost.,

semplicemente richiamato nel dispositivo della ordinanza di

rimessione, è sufficiente ai fini della manifesta infondatezza

sottolineare che le norme denunciate, senza alcuna possibilità di

incertezza, contengono tutti gli elementi perché una prestazione

patrimoniale possa ritenersi imposta in base alla legge, cioè i

soggetti tenuti alla prestazione, l'oggetto della stessa, i criteri

per la concreta individuazione dell'onere ed infine il modulo

procedimentale che concorra ad escludere arbitri da parte

dell'amministrazione (sentenza n. 507 del 1988);

che di conseguenza deve essere dichiarata la manifesta

infondatezza della questione per tutti i profili sollevati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 193 a 203, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della

finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53

della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Roma,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:341 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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