Corte costituzionale

Ordinanza n. 341/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 30,

terzo comma, della legge della Provincia di Bolzano 21 agosto 1978 n.

46 (Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e

i sordomuti), come modificato dall'art. 2 (recte: art. 1) della legge

della Provincia di Bolzano 1° agosto 1980, n. 29, promossi con due

ordinanze emesse dal Pretore di Bolzano il 12 febbraio 1982 e il 18

dicembre 1985, iscritte al n. 281 del registro ordinanze 1982 e al n.

186 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 269 dell'anno 1982 e n. 28, 1ª serie speciale,

dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Mattana Angelo ed altri, di

Bravi Goliardo e della Provincia Autonoma di Bolzano;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel procedimento promosso da Mattana Angelo,

Antonio, Rosa e Maria Lucia contro la Provincia Autonoma di Bolzano,

avente ad oggetto il pagamento dei ratei di indennità di

accompagnamento richiesta dalla loro de cuius Maria Lazzarotto

Mattana e negata dalla Giunta provinciale per non essere stata la

defunta sottoposta al prescritto accertamento sanitario, il Pretore

di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 30, terzo comma, della legge della Provincia di Bolzano 1°

agosto 1980 n. 29 (recte: dell'art. 30, terzo comma, della legge

provinciale di Bolzano 21 agosto 1978 n. 46, come modificato

dall'art. 1 della legge della stessa provincia 1° agosto 1980 n. 29),

in riferimento all'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che

esso determina tra gli eredi del minorato che ha ottenuto il

riconoscimento di tale sua condizione prima della morte e quelli del

minorato che non lo ha ottenuto;

che i ricorrenti, costituitisi nel giudizio, hanno insistito

sulla fondatezza della questione, dipendendo, a loro avviso, detta

discriminazione da una circostanza meramente casuale, non sorretta da

alcuna giustificazione ragionevole, quale è la maggiore o minore

tempestività dell'accertamento medico;

che la Provincia Autonoma ha eccepito l'irrilevanza della

questione in quanto la norma richiede l'effettuazione

dell'accertamento sanitario, non avvenuto nella specie per la morte

dell'interessata verificatasi poco dopo la presentazione della

domanda; e nel merito ha sostenuto l'infondatezza della questione

stessa per difetto di omogeneità delle situazioni poste a confronto

e perché la stessa legge provinciale n. 29 del 1980 pone, all'art.

2, secondo comma, un termine ragionevole di sei mesi per

l'espletamento dell'accertamento tecnico, secondo una valutazione

discrezionale rimessa al legislatore;

che nel procedimento proposto da Bravi Goliardo, Giovanni e

Luisa, quali eredi di Prearo Annamaria Bravi, contro la Provincia

Autonoma di Bolzano, a seguito del rigetto della domanda proposta in

sede amministrativa, per ottenere il pagamento dei ratei della

pensione o dell'assegno di invalidità spettante alla loro de cuius

dal 1° gennaio 1982 al 30 aprile 1983, lo stesso Pretore (R.O. n.

186/86) ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 30, terzo comma, della legge provinciale n. 46 del 1978,

come modificato dall'art. 2 (recte: art. 1) della legge provinciale

n. 29 del 1980 in riferimento all'art. 24 Cost., in quanto la norma

censurata non consente agli eredi della persona asseritamente inabile

la possibilità di proseguire l'azione per il riconoscimento del loro

diritto qualora la morte di detta persona intervenga dopo la

decisione negativa della Commissione sanitaria provinciale e prima

del definitivo riconoscimento dello stato di invalidità;

che i ricorrenti, costituitisi nel giudizio, hanno insistito

sulla fondatezza della questione rilevando che nella specie vi era

già stato l'accertamento medico-legale, che però non aveva

riconosciuto la sussistenza di una malattia di grado invalidante;

che la Provincia Autonoma di Bolzano ha, anzitutto, eccepito

l'irrilevanza della questione in quanto la signora Prearo Bravi era

deceduta dopo che l'accertamento medico-legale aveva avuto esito

negativo; e, nel merito, la infondatezza della stessa questione

essendo già intervenuto l'accertamento stesso con tale esito;

Considerato che le due questioni, siccome connesse, possono essere

riunite e decise con un'unica ordinanza;

che non sussiste la violazione dell'art. 3 Cost. denunciata con

l'ordinanza del 12 febbraio 1982 (R.O. n. 281/82), essendo

nettamente diverse le situazioni poste a raffronto;

che non sussiste nemmeno la violazione del precetto

costituzionale (art. 24 Cost.) denunciata con la seconda ordinanza

(R.O. n. 186/86) in quanto la stessa norma impugnata consente agli

eredi di ottenere l'accertamento degli ulteriori requisiti per la

concessione della pensione anche dopo la morte dell'inabile ed anche

dopo che l'accertamento medico-legale abbia avuto esito positivo;

mentre, nel caso in cui l'accertamento abbia avuto esito negativo

occorre, prima dell'inizio dell'azione giudiziaria, proporre il

ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 443 cod. proc. civ. e la

sua proposizione sospende il giudizio; sicché in tale situazione

deve ritenersi assicurata la tutela giudiziale del preteso diritto

fatto valere;

che, pertanto, le questioni sollevate sono manifestamente

infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi e dichiara manifestamente infondate le questioni

di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge

della Provincia Autonoma di Bolzano 21 agosto 1978 n. 46 come

modificato dall'art. 2 (recte: art. 1) della legge della stessa

provincia 1° agosto 1980 n. 29, sollevate dal Pretore di Bolzano, in

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:341 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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