Corte costituzionale

Ordinanza n. 340/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1987 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della

legge 7 agosto 1982, n. 512 (recte 516) (Conversione in legge, con

modificazioni, del d.l.10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la

repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul

valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in

materia tributaria) e degli artt. 1 e 2 del

d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 (Concessione di amnistia per reati

tributari) promossi con ordinanze emesse il 17 dicembre 1983 dal

Tribunale di Pesaro e il 12 novembre 1985 dal Tribunale di Genova,

iscritte rispettivamente ai nn. 904 del registro ordinanze 1984 e 327

del registro ordinanze 1986, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 321 dell'anno 1984 e n. 37/prima serie speciale

dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanze emesse il 17 dicembre 1983 (pervenuta

il 5 luglio 1984) e il 12 novembre 1985

rispettivamente dai Tribunali di Pesaro, nel procedimento penale a

carico di Tonelli Agostino ed altri (ordinanza

n. 904/1984), e di Genova, nel procedimento penale a carico di

Vasirani Renata (ord. n. 327/1986), è stata sollevata questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 l. 7 agosto 1982 n. 512

(recte 516) e 1 e 2 d.P.R. 9 agosto 1982 n. 525, nelle parti

concernenti le condizioni cui è soggetta l'applicazione

dell'amnistia, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.;

che in entrambi i procedimenti agli imputati risulta addebitato

il reato di cui all'art. 50 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 ed altro;

che i Collegi a quibus censurano la suddetta normativa nella

parte in cui prevede la concessione dell'amnistia anche nei confronti

di chi abbia semplicemente presentato istanza di definizione del

rapporto tributario senza che sia richiesto l'adempimento del debito

d'imposta;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato;

Considerato che le ordinanze sollevano questione identica, talché

i relativi giudizi vanno riuniti ai fini di un'unica pronuncia;

che questa Corte ebbe già a ritenere, in passato, la piena

potestà del legislatore a determinare le condizioni - in ordine al

pagamento dei tributi evasi - per la concessione di amnistia

(sentenza n. 154 del 1974);

che tanto deve riaffermarsi nella fattispecie, non essendo

affatto irrazionale la circostanza che il legislatore non abbia fatto

uso della detta potestà nei sensi ravvisati dai remittenti, essendo

risultato prevalente sull'interesse alla riscossione l'esigenza,

all'incontro, della più rapida definizione della pendenza penale;

che manifestamente infondati pertanto, nell'ambito dei connotati

propri all'istituto dell'amnistia, si pongono i richiami agli artt. 3

e 53 Cost.;

Visti gli artt.26, secondo comma, l.11 marzo 1953 n.87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 l. 7 agosto 1982 n.

516 e 1 e 2 d.P.R. 9 agosto 1982 n. 525 sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 53 Cost., dalle ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:340 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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