Corte costituzionale

Ordinanza n. 339/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1985 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, penultimo

comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ("Legge urbanistica") come

modificato dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, promosso con

ordinanza emessa il 20 febbraio 1978 dal Pretore di Bassano del Grappa

nel procedimento penale a carico di Fabris Ivano, iscritta al n. 307

del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 257 dell'anno 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Bassano del Grappa - con ordinanza

emessa il 20 febbraio 1978 - ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 31, penultimo comma, della legge 17 agosto

1942, n. 1150 (come sostituito dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967,

n. 765), in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione; che,

infatti, la norma impugnata (disponendo che "l'entrata in vigore di

nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle licenze in

contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano

iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data

di inizio") determinerebbe "obblighi temporalmente del tutto diseguali

in relazione al momento dell'entrata in vigore delle previsioni"

predette, facendo sì che il titolare della licenza si trovi "di fronte

ad un obbligo ineseguibile"; e che, d'altra parte, la norma medesima

violerebbe inoltre la libertà di iniziativa economica e la garanzia

costituzionale della proprietà privata, negando "al cittadino la

sicurezza di un termine sufficiente all'ultimazione" dell'attività

costruttiva;

che, per contro, l'intervenuto Presidente del Consiglio dei

ministri ha chiesto alla Corte il rigetto dell'impugnativa.

Considerato che il termine triennale di cui al novellato art. 31,

penultimo comma, "si applica soltanto" - come ha argomentato

l'Avvocatura dello Stato - "alle licenze rilasciate successivamente

all'entrata in vigore della legge n. 765/1967" (qual era, del resto,

la licenza rilasciata il 10 gennaio 1973 all'imputato nel giudizio a

quo); che il termine stesso (protrattosi, nella specie, per più di

quattro anni) non può dirsi affatto inadeguato al caso delle licenze

contrastanti con le sopravvenute previsioni urbanistiche; che la

prevista decadenza delle licenze medesime non comporta nessuna

disparità di trattamento costituzionalmente censurabile, posto che la

norma denunciata non distingue in alcun modo fra i loro titolari; che

la libera iniziativa economica dei costruttori e il godimento delle

aree fabbricabili devono pur sempre sottostare ai provvedimenti nei

quali si concreta, legittimamente, il governo del territorio; che, di

conseguenza, la proposta questione si dimostra, in tutti i suoi

aspetti, manifestamente non fondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 31, penultimo comma, della legge 17 agosto

1942, n. 1150 (come sostituito dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967,

n. 765), sollevata dal Pretore di Bassano del Grappa, in riferimento

agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:339 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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