Corte costituzionale

Ordinanza n. 338/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1992 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge

17 dicembre 1986, n. 880 (Revisione delle aliquote dell'imposta delle

successioni e sulle donazioni) promosso con ordinanza emessa il 26

aprile 1991 dalla Commissione Tributaria di II grado di Roma, sul

ricorso proposto da Sabbatini Giuseppa contro l'Ufficio Registro

Successioni di Roma iscritta al n. 111 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Sabbatini Giuseppa nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza del 26 aprile 1991 la Commissione

tributaria di secondo grado di Roma - adita da Sabbatini Giuseppa con

ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta principale di

successione sul valore di L. 200.000.000 dichiarato per la

successione di Temperini Aldo apertasi il 30 agosto 1985, ricorso con

cui la Sabatini lamentava la mancata applicazione della legge 17

dicembre 1986, n. 880 - ha sollevato questione di legittimità

costituzionale in via incidentale dell'art. 11 della cit. legge n.

880 del 1986 nella parte in cui non prevede che le disposizioni

contenute nella stessa legge siano applicabili anche alle successioni

aperte anteriormente al 1° gennaio 1986 (rectius: 1° luglio 1986),

relativamente alle quali, alla data di entrata in vigore della legge

medesima (23 dicembre 1986), le relative controversie fossero ancora

pendenti;

che la Commissione rimettente denuncia l'ingiustificata

disparità di trattamento (art. 3 Cost.) in ragione della diversa

disciplina applicabile alle successioni apertesi dopo il 1° luglio

1986 (alle quali trova applicazione il più favorevole trattamento

tributario previsto dalla legge n. 880/86) e a quelle apertesi prima

di tale data per le quali è prevista soltanto una riduzione del 30%

dell'imponibile accertato;

che altresì - secondo il giudice rimettente - risulterebbero

violati gli artt. 53 e 97 Cost. (per violazione rispettivamente del

principio della capacità contributiva e dell'imparzialità della

Pubblica Amministrazione);

che si è costituita Sabatini Giuseppa chiedendo la declaratoria

di illegittimità costituzionale della norma impugnata lamentando in

particolare la mancata applicazione della più elevata misura della

quota esente prevista dalla citata legge n. 880 del 1986;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri a

mezzo dell'Avvocatura dello Stato sostenendo l'inammissibilità della

questione di costituzionalità perché è mancata qualsiasi rettifica

del valore dichiarato (per la quale potrebbe rilevare

l'applicabilità o meno del criterio della tassazione automatica);

Considerato che la questione, nei termini in cui risulta proposta

dall'ordinanza di rimessione, fa riferimento unicamente alla

"valutazione" del cespite ed in specie al "sistema di tassazione

automatica" introdotto anche per le successioni dalla legge 17

dicembre 1986 n. 880, sicché non può prendersi in considerazione la

diversa questione, rappresentata dalla parte privata nella memoria di

costituzione, relativa alla maggior somma dichiarata esente dalla

citata legge rispetto a quella prevista dalla normativa precedente;

che peraltro il comma 1- bis dell'art. 11 legge 17 dicembre 1986

n. 880 (aggiunto dall'art. 12, comma 3- ter, decreto-legge 14 marzo

1988 n. 70 convertito in legge 13 maggio 1988 n. 154) dichiara

applicabile il sistema di tassazione automatica anche alle

successioni apertesi anteriormente al 1° luglio 1986 e quindi anche a

quella di cui è causa;

che la questione proposta alla Corte nei termini sopra precisati

è quindi manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880

(Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e sulle

donazioni), in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione,

sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:338 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari