Corte costituzionale

Ordinanza n. 338/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1987 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

citata

  • art. 3legge 2/1980
  • art. 47legge 2/1980
  • art. 23legge 2/1980
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.l.12 novembre 1979,

n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n.

2 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 12 novembre 1979

n. 571, recante modifiche al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, e

successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'imposta

comunale sull'incremento di valore degli immobili) promosso con

ordinanza emessa il 16 marzo 1981 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Palermo, iscritta al n.12 del registro ordinanze 1982

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102

dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 16 marzo 1981 (pervenuta il 9

gennaio 1982) la Commissione tributaria di primo grado di Palermo,

sul ricorso proposto da URSO Marianna avverso l'accertamento di

valore notificato dall'Ufficio delle successioni, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale del d.l.12 novembre 1979 n.

571 (Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, concernenti la

istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli

immobili), conv. in l. 12 gennaio 1980 n. 2, per contrasto con gli

artt. 3, 23, 47 (recte, 42) e 53 Cost.;

che ad avviso della Commissione, "l'abolizione del correttivo

delle detrazioni annue fisse e l'introduzione, mediante la modifica

dell'art.15 d.P.R. n. 643 del 1972, del nuovo meccanismo di

applicazione dell'imposta in via progressiva per scaglioni di

incremento imponibile determinati con riferimento al valore iniziale

del bene moltiplicato per il numero di anni intercorrenti tra

l'acquisto e l'alienazione" sarebbe lesivo dei principi sanciti degli

artt. 3, 42 e 53 Cost.;

che sarebbe altresì violato dall'art. 3 d.l. n. 571 del 1979

conv. con modificazioni nella l. n. 2 del 1980 l'art. 23 Cost. "in

quanto viene posta in alternativa l'applicazione di norme dichiarate

incostituzionali";

che in giudizio è intervenuta, per il Presidente del Consiglio

dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato concludendo per

l'infondatezza della sollevata questione;

Considerato che il nuovo meccanismo impositivo, introdotto

dall'impugnata norma, viene censurato, come fonte di discriminazione,

perché "il dato costituito dal valore iniziale in quanto immutabile

e non soggetto a variazioni viene con il passare del tempo e per

l'incidenza dell'inflazione, a diminuire la propria influenza";

che questa Corte con sentenza n. 126 del 1979 ha ritenuto tra

l'altro "non sindacabile in questa sede la disciplina normativa dei

presupposti e criteri di applicazione del tributo (INVIM), in

relazione agli effetti della svalutazione della moneta" e comunque

non fondata la questione ( ex art. 53 Cost.) "sotto il profilo della

mancanza di un congegno di integrale conguaglio monetario tra valore

iniziale e valore finale, idoneo a depurare la base imponibile netta

dell'incremento dovuto alla svalutazione";

che, confermandosi tali orientamenti, va dichiarata

manifestamente infondata la questione sollevata che sostanzialmente

ripropone il problema degli effetti, nell'applicazione dell'imposta,

dovuti al fenomeno della fluttuazione monetaria nel tempo; va

peraltro rilevato come il legislatore abbia cercato di circoscrivere

gli effetti di tale fenomeno introducendo, proprio con l'impugnata

norma, taluni correttivi con la conseguente determinazione

dell'aliquota corrispondente;

che manifestamente inammissibile per assoluto difetto di

motivazione, è la questione concernente l'art. 3 d.l. n. 571 del

1979 conv. con modificazioni nella l. n. 2 del 1980 per contrasto con

l'art. 23 Cost., non essendo stata spesa parola, nell'ordinanza,

circa l'applicabilità, in concreto, in quanto presumibilmente più

favorevoli, di "norme dichiarate incostituzionali" nella parte in cui

ingenerano disparità di trattamento (sentenza n. 126 del 1979);

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 23 marzo 1953 n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale del d.l. 12 novembre 1979 n. 571 conv. in l. 12

gennaio 1980 n. 2 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 47 (recte

42) e 53 Cost., con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale del d.l. 12 novembre 1979 n. 571 conv. con

modificazioni nella l. 12 gennaio 1980 n. 2 sollevata, in riferimento

all'art. 23 Cost., con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:338 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari