Corte costituzionale

Ordinanza n. 336/1997

Altra decisione · depositata il 14/11/1997 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4

luglio 1996 dal tribunale di Bari, iscritta al n. 1149 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che il tribunale di Bari con ordinanza del 4 luglio 1996

ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del

codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità del giudice, pronunciatosi con sentenza sulla

richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.

proc. pen. nei confronti di alcuni imputati, a celebrare il

dibattimento nei confronti di altri concorrenti nei medesimi reati;

che, ad avviso del giudice a quo, nell'applicare la pena su

richiesta egli ha valutato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

insussistenti le condizioni per il proscioglimento nel merito dei

coimputati patteggianti e corretta la qualificazione giuridica dei

fatti (associazione a delinquere, incendio, usura, ecc.);

che per i concorrenti negli stessi reati che non si siano avvalsi

del rito speciale sarebbe sostanzialmente preclusa la possibilità di

difendersi, sotto il profilo della insussistenza dei fatti o della

irrilevanza penale degli stessi o della intervenuta estinzione dei

reati o della mancanza di una condizione di procedibilità ovvero

della qualificazione giuridica dei fatti;

che tutte le anzidette questioni sarebbero state già valutate

nella sentenza di applicazione della pena nei confronti dei

coimputati, il che comporterebbe, appunto, per i concorrenti residui,

violazione del diritto di difesa e la conseguente vulnerazione del

principio del giusto processo;

che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

infondata;

Considerato che, successivamente alla proposizione della questione

oggetto del presente giudizio, questa Corte, con sentenza n. 371 del

1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34,

comma 2, del codice di procedura penale "nella parte in cui non

prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un

imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare

una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale

la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua

responsabilità penale sia già stata comunque valutata";

che l'intervenuta innovazione rende necessario disporre la

restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame

della questione nel quadro complessivo della giurisprudenza della

Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Bari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:336 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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