Corte costituzionale

Ordinanza n. 335/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/1993 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 16 novembre 1992 dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a

carico di Girone Vincenzo, iscritta al n. 47 del registro ordinanze

1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8,

prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di

Genova dubita che l'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella

parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio

del giudice componente il collegio che abbia respinto la richiesta di

applicazione di pena concordata per la ritenuta non concedibilità

della sospensione condizionale della pena, contrasti con gli artt. 3

e 24 della Costituzione, dato che il rigetto comporta una valutazione

di merito del processo e ciò menomerebbe il diritto di difesa

dell'imputato: ad avviso del rimettente, infatti, al riconoscimento

dell'incompatibilità concorrono ragioni analoghe a quelle poste a

base delle sentenze nn. 124, 186 e 399 del 1992;

che il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto

nel giudizio;

Considerato che con la sentenza n. 186/1992 - il cui dispositivo

è stato corretto con l'ordinanza n. 313 dello stesso anno - questa

Corte ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 34,

secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia

rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui

all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al giudizio";

che perciò la questione è manifestamente inammissibile in

quanto già decisa con la predetta sentenza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice

di procedura penale - già dichiarato costituzionalmente illegittimo,

nella parte impugnata, con la sentenza n. 186 del 1992 - sollevata

dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:335 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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