Corte costituzionale

Ordinanza n. 334/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/1993 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale, dell'art. 34, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 29 settembre 1992 dal Pretore di Livorno nel procedimento penale a

carico di Bardelli Alessio, iscritta al n. 786 del registro ordinanze

1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54,

prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di

Livorno dubita che l'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella

parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio

del pretore che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena

concordata per la ritenuta non concedibilità della sospensione

condizionale della pena, contrasti con gli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dato che porrebbe l'imputato in una condizione

deteriore rispetto a chi non si trovi nella stessa situazione e ne

menomerebbe il diritto di difesa: ad avviso del rimettente, infatti,

al riconoscimento dell'incompatibilità concorrono ragioni analoghe a

quelle poste a base delle sentenze nn. 124 e 186 del 1992, 496 del

1990 e 502 del 1991;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri non è intervenuto

nel giudizio;

Considerato che con la sentenza n. 186 del 1992 - il cui

dispositivo è stato corretto con l'ordinanza n. 313 dello stesso

anno - questa Corte ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale

dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella

parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del

dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena

concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al

giudizio";

che la locuzione "giudice del dibattimento" è comprensiva di

qualunque giudice - compreso il pretore - chiamato a celebrare il

dibattimento;

che perciò la questione è manifestamente inammissibile in

quanto già decisa con la predetta sentenza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice

di procedura penale - già dichiarato costituzionalmente illegittimo,

nella parte impugnata, con la sentenza n. 186 del 1992 - sollevata

dal Pretore di Livorno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:334 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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