Corte costituzionale

Ordinanza n. 334/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76, secondo e

terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso

con ordinanza emessa il 15 maggio 1985 dalla Commissione tributaria

di 1° grado di Treviso, iscritta al n. 165 del registro ordinanze

1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.

28/prima serie speciale dell'anno 1986;

Udito l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che con ordinanza del 15 maggio 1985 la Commissione

tributaria di primo grado di Treviso sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 76, secondo e terzo comma, del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in riferimento agli artt. 76, 3 e

53 Cost., ritenendo viziata per eccesso di delega la presunzione

assoluta posta dal terzo comma dell'art. 76 circa la natura

speculativa delle lottizzazioni intese a rendere edificabili i

terreni inclusi in strumenti urbanistici e seguite dalla vendita,

anche parziale, dei terreni stessi; la Commissione riteneva altresì

in contrasto con il principio di capacità contributiva sia

l'assoggettamento a tassazione delle plusvalenze realizzate nell'anno

di vendita del bene, trascurando l'ipotesi che l'attività di

lottizzazione si sia protratta per più anni, sia il trattamento

riservato alle plusvalenze in oggetto, deteriore rispetto a quello

previsto dagli artt. 12 e 13 dello stesso decreto, relativi a

situazioni simili;

che la Commissione denunciava, inoltre, il contrasto con gli

artt. 3 e 53 Cost. dell'art. 76, secondo comma, perché il sistema di

calcolo delle plusvalenze ivi previsto non terrebbe in alcun modo

conto dell'eventuale perdita del potere d'acquisto della moneta, col

risultato di consentire la tassazione anche di redditi in realtà

inesistenti;

che la Presidenza del Consiglio intervenuta, deduceva

l'infondatezza della questione;

Considerato che, in relazione al primo dei profili denunciati, il

ricorso, da parte del legislatore delegato, a presunzioni fiscali non

può ritenersi escluso, in quanto l'art. 2, punto 5, della legge

delega 9 ottobre 1971 n. 825, non contiene alcuna determinazione

specifica rispetto alla quale possa ravvisarsi contrasto nelle

disposizioni dell'art. 76, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973

n. 597;

che, ad ogni modo, come questa Corte ha più volte chiarito

(cfr. sentt. nn. 103, 109 del 1967; n. 99 del 1968;

n. 200 del 1976; n. 42 del 1980), le presunzioni tributarie non sono

di per sé illegittime purché si fondino su "indici concretamente

rivelatori di ricchezza" ovvero su "fatti reali" quand'anche

difficilmente accertabili, affinché l'imposizione non abbia una

"base fittizia";

che, con ogni evidenza, il legislatore può prendere a

riferimento per la prestazione tributaria il solo periodo d'imposta

nel corso del quale ha avuto luogo la vendita dei terreni lottizzati

che costituisce il presupposto economico, espressione della capacità

contributiva del soggetto, al quale la prestazione stessa risulta

collegata;

che, quanto alla mancata considerazione da parte del legislatore

della componente inflazionistica presente nella differenza tra prezzo

d'acquisto e prezzo reale conseguito, questa Corte ha affermato che

il "principio della capacità contributiva non può dirsi violato

solo per il fatto che una fluttuazione del valore della moneta abbia

accresciuto l'incidenza fiscale di un tributo pur nella

incontestabile presenza di una effettiva capacità del contribuente"

(sent. n. 126 del 1979 e ord. n. 268 del 1985);

che deve, pertanto, dichiararsi la manifesta infondatezza della

sollevata questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 76, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche) sollevata in riferimento agli artt. 3,

53 e 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore di cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:334 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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