Corte costituzionale

Ordinanza n. 334/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/11/1983 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 20 della

legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento

atmosferico), e dell'art. 25 della detta legge in relazione all'art. 8

del d.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, promosso con ordinanza emessa il 14

febbraio 1981 dal Pretore di Chivasso nel procedimento penale a carico

di Bertella Mario ed altri, iscritta al n. 346 del registro ordinanze

1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del

1981.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Chivasso - con ordinanza emessa il 14

febbraio 1981 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, per pretesa

violazione degli artt. 3 e 32 Cost., "nella parte in cui non prevedono

fattispecie penalmente rilevanti per il caso di violazione dei limiti

di concentrazione di anidride solforosa nell'atmosfera di cui all'art.

8 del d.P.R. 15 aprile 1971 n. 322", nonché dell'art. 25 della legge

predetta, in relazione all'art. 8 del citato decreto presidenziale ed

in riferimento al primo comma dell'art. 32 Cost., "nella parte in cui

fissa i limiti di concentrazione dell'anidride solforosa nell'atmosfera

in 0,30 p.p.m. quale valore di punta in trenta minuti ed in 0,15 p.p.m.

quale concentrazione media di anidride solforosa nelle ventiquattro

ore": da un lato, poiché non basterebbe allo scopo la configurazione

di "fattispecie penalmente rilevanti" mediante un atto di natura

regolamentare quale il d.P.R. n. 322 del 1971, con la conseguenza che

la salute pubblica non sarebbe in tal caso adeguatamente protetta;

d'altro lato, poiché i limiti fissati dal decreto medesimo, quanto

alle immissioni di anidride solforosa nell'atmosfera, sarebbero così

bassi da far necessariamente apparire "non garantito il bene della

salute";

e che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo che entrambe le questioni "siano

dichiarate inammissibili, per la loro irrilevanza nel giudizio a quo, e

comunque infondate".

Considerato che la prima delle impugnative in esame, fondata o meno

che sia la premessa interpretativa da cui muove il giudice a quo, si

risolve nella richiesta che questa Corte integri, con una pronuncia di

accoglimento additivo, la lacunosa disciplina penale dettata dalla

legge n. 615 del 1966, in tema di inquinamento atmosferico: il che si

dimostra manifestamente inammissibile, alla stregua della costante

giurisprudenza di questa Corte;

e che, d'altra parte, la seconda impugnativa ha sostanzialmente per

oggetto una norma di cui lo stesso giudice a quo riconosce il carattere

regolamentare, come l'art. 8 del d.P.R. n. 322 del 1971; sicché anche

questa denuncia va considerata manifestamente inammissibile,

concernendo un decreto carente della forza e del valore propri delle

leggi formali e degli atti equiparati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 20 della legge 13 luglio

1966, n. 615, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., sollevata dal

Pretore di Chivasso con l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge n. 615 del 1966 in

relazione all'art. 8 del d.P.R. 15 aprile 1971, n. 322, sollevata con

l'ordinanza predetta, in riferimento all'art. 32, primo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:334 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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