Corte costituzionale

Ordinanza n. 333/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16 d.l. 10

luglio 1982 n. 429 (Norme per la repressione della evasione in

materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare

la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito in

l. 7 agosto 1982 n. 516; promossi con ordinanze emesse il 13 giugno

1985 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Isernia, il 13

dicembre 1984 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Piacenza,

il 10 ottobre 1985 dalla Commissione tributaria di 1° grado di

Latina, l'11 dicembre 1985 dalla Commissione tributaria di 1° grado

di Isernia, il 5 dicembre 1985 dalla Commissione tributaria di 1°

grado di Bari, il 4 ottobre 1985 dalla Commissione tributaria di 2°

grado di Treviso, il 6 dicembre 1984 dalla Commissione tributaria di

1° grado di Roma, iscritte rispettivamente ai

nn. 767 e 898 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 70, 211, 319, 443,

515 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 10, 14, 27, 28, 34 e 47, prima serie speciale,

dell'anno 1986; emessa il 24 marzo 1986 dalla Commissione tributaria

di secondo grado di Alessandria, n. 527 del registro ordinanze 1986,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 della

prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che con ordinanze rispettivamente emesse in data 6

dicembre 1984, 13 dicembre 1984, 10 ottobre 1985, 13 giugno 1985, 11

dicembre 1985, 5 dicembre 1985, 4 ottobre 1985 e 24 marzo 1986, le

Commissioni tributarie di primo grado di Roma, di Piacenza, di

Latina, di Isernia, di Bari, e di secondo grado di Treviso e di

Alessandria, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97

Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16 (primo

comma, prima parte) del d.l. 10 luglio 1982 n. 429 (in tema di

condono tributario), nel testo modificato dalla legge di conversione

7 agosto 1982 n. 516, nella parte in cui prevede che l'accertamento

dell'ufficio - sulla cui base si addiviene alla definizione agevolata

delle controversie - possa essere compiuto anche in epoca successiva

alla data di entrata in vigore del decreto legge (purché antecedente

alla presentazione della dichiarazione integrativa), così in

definitiva rimettendo alla discrezionalità della pubblica

amministrazione, che è posta nella condizione di poter scegliere se

e a chi notificare un accertamento, l'onerosità economica del

"condono" per ciascun contribuente, essendo esso sicuramente più

conveniente per i contribuenti ammessi alla definizione automatica in

mancanza di accertamento (ex art. 19) che per quelli ai quali un

accertamento in rettifica o d'ufficio sia stato invece notificato

(art. 16);

che nei giudizi promossi dalle Commissioni tributarie di primo

grado di Roma, Piacenza, Latina ed Isernia è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, instando per la declaratoria

di inammissibilità o di infondatezza delle sollevate questioni e

chiedendo l'emissione di una pronuncia con la quale quantomeno si

chiarisca che l'ambito applicativo della sentenza di questa Corte n.

175 del 1986 è estraneo alle fattispecie nelle quali i contribuenti,

cui siano stati notificati accertamenti in rettifica o d'ufficio, non

abbiano presentato alcuna dichiarazione integrativa; la richiesta

della declaratoria di inammissibilità veniva reiterata, quanto

all'ordinanza n. 527/1987, in una memoria presentata in prossimità

della camera di consiglio;

Considerato che i giudizi, attesa l'identità delle questioni

prospettate, possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza;

che la questione sollevata dalla Commissione tributaria di primo

grado di Isernia va dichiarata manifestamente inammissibile per

difetto di rilevanza posto che, nella specie, i contribuenti non

avevano presentato alcuna dichiarazione integrativa ai sensi del d.l.

n. 429 del 1982, onde le relative disposizioni risultano non

applicabili ai fini della decisione del procedimento pendente innanzi

al giudice a quo;

che, invero, non è revocabile in dubbio che la caducazione

degli effetti degli avvisi di accertamento notificati dopo la data di

entrata in vigore del citato d.l. si verifichi solo riguardo a quei

contribuenti che una rituale e tempestiva dichiarazione abbiano poi

presentato, rimanendo tutti gli altri estranei al meccanismo del c.d.

"condono";

che delle questioni sollevate con le altre ordinanze di

rimessione va invece dichiarata la manifesta inammissibilità in

quanto la norma impugnata è stata già dichiarata costituzionalmente

illegittima con sentenza n. 175 del 1986;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, d.l. 10 luglio

1982 n. 429, nel testo modificato dalla legge di conversione 7 agosto

1982 n. 516, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost.,

dalle Commissioni tributarie di primo grado di Roma, Piacenza,

Latina, Isernia e Bari e dalle Commissioni tributarie di secondo

grado di Treviso e di Alessandria con le ordinanze di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:333 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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