Corte costituzionale

Ordinanza n. 328/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/07/1996 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 4,

del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,

nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di

asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari

e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già

presenti nel territorio dello Stato), promosso con ordinanza emessa

il 22 febbraio-8 marzo 1995 dal Tribunale amministrativo regionale

per la Lombardia, sul ricorso proposto da Douibi Mohamed contro il

Ministero dell'interno e altra, iscritta al n. 613 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che Mohamed Douibi, cittadino algerino, residente in

Italia dal settembre 1978, titolare del permesso di soggiorno per

motivi di lavoro rilasciato il 15 febbraio 1990, ai sensi della legge

n. 39 del 1990, ha impugnato il decreto di espulsione del prefetto

di Milano, in data 25 giugno 1992, motivato sulla base della sentenza

di condanna per furto aggravato, facendo presente di avere una

stabile relazione con una cittadina italiana, dalla quale è nata una

figlia convivente, e di svolgere in Italia un'attività lavorativa,

del tipo subordinato, presso un'impresa di pulizie;

che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia,

chiamato a decidere sul predetto ricorso, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 25, 27, 30, 31 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7,

commi 1 e 4, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con

modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39;

che, secondo il Tribunale rimettente, la norma parrebbe

introdurre una misura di sicurezza di competenza del giudice - come

in tal senso deporrebbe l'ordinanza della Corte costituzionale n. 72

del 1994 - pur potendosi intravedere in essa un provvedimento di

polizia;

che il quarto comma dello stesso articolo, attribuendo la

competenza al prefetto eliminerebbe ogni dubbio, poiché

configurerebbe una misura di polizia, come d'altronde testimonia la

formulazione letterale della norma ("sono espulsi");

che, pertanto, l'art. 7 contrasterebbe con numerosi principi

costituzionali qualora dovesse essere interpretato, come sembra al

collegio rimettente, nel senso che il prefetto deve procedere in modo

vincolato, e obbligatoriamente, all'espulsione dello straniero in

tutti i casi (ivi contemplati) nei quali il giudice penale non

avrebbe competenza a pronunciarsi sull'espulsione, perché la

condanna non comporta l'applicazione di tale misura di sicurezza;

che, per il suo automatismo, la disposizione lederebbe il

principio di ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 della

Costituzione, per la mancata previsione d'una valutazione della

personalità del soggetto e per il riferimento ad alcune astratte

figure di reato, neppure le più gravi;

che contrasterebbe, altresì, con il canone di buon andamento

della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97, per l'eguale

trattamento di situazioni dissimili;

che la norma sarebbe in conflitto anche con gli artt. 30 e 31,

per la violazione dei doveri costituzionali in favore della famiglia;

e con gli artt. 2 e 10, per la violazione delle norme interposte

costituite sia dalle disposizioni della legge 4 agosto 1955, n. 848

(Ratifica ed esecuzione della convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4

novembre 1950, e del protocollo addizionale alla convenzione stessa,

firmato a Parigi il 20 marzo 1952), sia da quelle della legge 27

maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui

diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989), in

relazione agli artt. 2, 3, 5, 7 e 18 di quest'ultima convenzione;

che, infine, si paleserebbe un contrasto con gli artt. 13 e 25,

ultimo comma, della Costituzione, per la mancata osservanza del

riparto delle competenze fra le attività di polizia e quelle

giudiziarie, con particolare riferimento alla valutazione circa la

pericolosità sociale della persona;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'infondatezza della questione, già risolta dalla sentenza della

Corte costituzionale n. 129 del 1995;

Considerato che l'art. 7, commi 1 e 4, del d.-l. 30 dicembre 1989,

n. 416, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990,

n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e

soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei

cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio

dello Stato), denunciato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 25,

27, 30, 31 e 97 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce

all'autorità di polizia l'espulsione dal territorio nazionale dello

straniero condannato per uno dei reati di cui all'art. 380 del codice

di procedura penale, senza che sia compiuta alcuna valutazione

discrezionale in ordine alla sua pericolosità sociale, è tuttora in

vigore, in quanto il d.-l. 16 luglio 1996, n. 376, ultimo d'una serie

di decreti-legge emanati in materia di "politica dell'immigrazione" e

di "regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio

nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione

europea" non ha reiterato la modifica al predetto art. 7 (come, da

ultimo, aveva fatto il d.-l. 17 maggio 1996, n. 269);

che la disposizione denunciata è dunque in vigore;

che, questa Corte, con la sentenza n. 129 del 1995, ha sciolto il

dubbio interpretativo avanzato dal rimettente, privilegiando - fra le

possibili - l'interpretazione costituzionalmente adeguata e, così,

superando i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dal

giudice a quo;

che, pertanto, deve essere ribadita la duplicità delle figure di

espulsione previste dall'art. 7 censurato, l'una di competenza del

giudice (primo comma) e l'altra di spettanza dell'autorità

amministrativa (commi successivi), fra di loro non assimilabili;

che, di conseguenza, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 4, del d.-l. 30 dicembre 1989,

n. 416, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990,

n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e

soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei

cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio

dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 25,

27, 30, 31 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo

regionale per la Lombardia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:328 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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