Corte costituzionale

Ordinanza n. 327/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/2000 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo

comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di

controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e

sanatoria delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa il 4

ottobre 1999 dal Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Foligno,

nel procedimento penale a carico di Ottavi Luciano, iscritta al

n. 706 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno

1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il giudice unico del Tribunale di Perugia, sezione

staccata di Foligno, nel corso di un procedimento penale a carico di

un soggetto imputato di violazione della normativa urbanistica ed

ambientale (art. 20, lettera c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47

ed art. 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 22, terzo comma, della legge

28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), nella parte in cui non prevede che il rilascio della

concessione in sanatoria ex art. 13 della legge n. 47 del 1985

estingua, oltre alle violazioni di natura strettamente urbanistica,

anche il reato ambientale (fattispecie disciplinata

dall'art. 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985),

limitatamente alla ipotesi in cui, nel rispetto dei tempi ristretti

di durata del procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 13

citato, l'interessato abbia ottenuto anche il provvedimento

favorevole di cui all'art. 7 della legge n. 1497 del 1939 da parte

dell'autorità preposta alla tutela del vincolo;

che ad avviso del giudice a quo l'esclusione (rectius: la

mancata previsione) dell'effetto estintivo dei reati attribuito alla

concessione in sanatoria dalla norma impugnata, con riferimento al

reato ambientale, contrassegnato nella specie, si porrebbe in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione in particolare nei casi di

successivo conseguimento della autorizzazione paesistica di cui

all'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, giacché la punibilità

dipenderebbe da un fattore temporale (la non riconducibilità della

fattispecie alla legge n. 724 del 1994);

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,

che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione

sollevata.

Considerato che con ordinanza n. 149 del 1999 la Corte ha

dichiarato manifestamente infondata analoga questione concernente la

violazione della normativa sulle costruzioni in cemento armato

(artt. 1, 2 e 13 della legge 5 novembre 1971, n. 1086) e quella sulle

costruzioni in zona sismica (art. 3, 17, 18 e 20 della legge 2

febbraio 1974, n. 64), affermando, tra l'altro, che il legislatore

gode di una scelta ampiamente discrezionale in ordine all'ampiezza di

particolari estinzioni di reato in conseguenza di sanatorie

amministrative di opere edilizie abusive, tanto più se riguardano

reati semplicemente connessi all'attività edilizia da sanare e si

tratti di fattispecie penali estintive di cui al capo I della legge

n. 47 del 1985, nettamente diverse dalla fattispecie di

condono-sanatoria del capo IV della stessa legge (sentenza n. 149 del

1999; n. 370 del 1988);

che appare sicuramente non arbitraria e non assolutamente

irragionevole la scelta discrezionale del legislatore di prevedere la

particolare ipotesi di estinzione dei reati a seguito della speciale

sanatoria (si noti il carattere permanente della disposizione e non

temporanea ed eccezionale come il condono edilizio), rispetto ai soli

reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti

(artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985 e, per una scelta

ampliativa, art. 24, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 136);

che la successiva legge 23 dicembre 1994, n. 724,

all'art. 39, comma 8, ha previsto - per le opere abusive ultimate

entro il 31 dicembre 1993, con particolari restrizioni oggettive di

volumetria, soggettive e procedimentali - che la concessione edilizia

in sanatoria (per violazioni meramente formali) con pagamento di

oblazione, possa avere, come ulteriore effetto, condizionato al

rilascio delle autorizzazioni dell'autorità preposta al vincolo, la

estinzione dei reati per la violazione dei vincoli artistici,

culturali, ambientali e paesistici (v. sentenza n. 85 del 1998);

che l'anzidetta norma, in combinato disposto con il comma 1

dello stesso art. 39, non esclude la possibilità che il soggetto

privato interessato, anche se munito di concessione in base a

precedente sanatoria - ove ne ricorrano i requisiti - si avvalga, con

ulteriore domanda, della nuova sanatoria ai fini degli effetti

estintivi su altri reati connessi in violazione dei vincoli, essendo,

del resto, il condono-sanatoria ammissibile perfino nei casi in cui

lo stesso soggetto sia già in possesso di una concessione od

autorizzazione edilizia anche al solo scopo di acquisire la certezza

della legittimità dell'opera edilizia e di realizzare l'estinzione

dei reati connessi (ordinanza n. 169 del 1996);

che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta

infondatezza della questione sollevata, non sussistendo alcuno dei

profili denunciati di violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge 28

febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dal giudice unico del Tribunale di Perugia, sezione staccata di

Foligno, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il relatore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:327 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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