Corte costituzionale

Ordinanza n. 327/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1994 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39- bis del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Disciplina del contenzioso

tributario), promosso con ordinanza emessa il 20 settembre 1993 dalla

Commissione tributaria di secondo grado di Grosseto sul ricorso

proposto da Vestey John contro l'Ufficio Imposte Dirette di

Orbetello, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso su ricorso di John

Vestey contro l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di

Orbetello, concernente addebito di imposte e sovrimposte su redditi

di capitale liquidati in Inghilterra, la Commissione tributaria di

secondo grado di Grosseto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,

23 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 39- bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Disciplina del

contenzioso tributario), nella parte in cui non prevede "la non

applicabilità da parte della Commissione tributaria delle sanzioni

non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è

giustificata da obbiettive condizioni di impossibilità di

ottemperare al disposto della norma tributaria";

che, secondo il remittente, la norma impugnata avrebbe

"generalizzato" a tutti i tributi ed a tutte le sanzioni non penali

"il principio della scusabilità dell'errore", in relazione ad

elementi oggettivi, "ma limitatamente al contenuto del precetto, ed

ai suoi destinatari, ovvero al significato della norma"; che, per

contro, ad avviso del giudice a quo, "appare ingiustificatamente

sanzionatorio" che la norma impugnata non debba "applicarsi a casi,

come quello in esame, nel quale al momento della dichiarazione dei

redditi non si sia in possesso dei dati completi e definitivi sulla

propria posizione reddituale per fatto altrui, documentabile innanzi

alle commissioni tributarie".

Considerato che la stessa ordinanza di rimessione precisa che la

Commissione tributaria di primo grado ha accolto il ricorso

dell'interessato, "riconoscendo il quantum di imposizione subita dal

Vestey all'estero senza pronunziarsi sul punto relativo alle

sanzioni", donde l'appello del contribuente per chiedere che "fossero

dichiarate non dovute le somme per soprattassa";

che, se il thema decidendum innanzi al giudice a quo deve

ritenersi stabilito come sopra, non è dato comprendere in quali

termini permanga - rendendo per ciò stesso rilevante ai fini del

decidere la proposta questione - un problema di impossibilità di

esatta determinazione dei redditi prodotti in Inghilterra, e di

documentazione della imposizione tributaria per essi subita

all'estero;

che non risulta, inoltre, chiarito dall'ordinanza, in relazione

a quali specifiche, se ulteriori, violazioni sarebbero applicabili le

sanzioni contestate dal contribuente;

che la non adeguata motivazione dell'ordinanza stessa sulle

circostanze di causa impedisce, quindi, di apprezzare la rilevanza

della questione proposta sul presupposto di un'asserita

"impossibilità ad ottemperare" ad una imprecisata norma tributaria.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 39-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

(Disciplina del contenzioso tributario) sollevata dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Grosseto in riferimento agli artt. 3,

23 e 53 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:327 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari